Marys Medicine

 

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S E R I E G E N E R A L E
Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Anno 155° - Numero 77
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I
Roma - Mercoledì, 2 aprile 2014
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
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AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Ministero della salute
Ministero della giustizia
DECRETO 11 marzo 2014.
DECRETO 10 marzo 2014, n. 55.
Disposizioni riguardanti i presidi medico chi-
Regolamento recante la determinazione dei
rurgici contenenti principi attivi biocidi a se-
parametri per la liquidazione dei compensi
guito dell'emanazione dei regolamenti di esecu-
per la professione forense, ai sensi dell'artico-
zione di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE)
lo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.
(14G00067) . . . . . . . . . . . . Pag. 1
n. 528/2012. (14A02645) . . . . . . . . . . Pag. 31
Ministero delle politiche agricole
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
alimentari e forestali
Ministero dell'economia
e delle fi nanze
DECRETO 13 marzo 2014.
DECRETO 14 febbraio 2014.
Autorizzazione al laboratorio Biochem S.a.s.
Attuazione del primo periodo del comma 6,
di D'Angelo M. G. & C., in Lanciano, al rila-
dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011,
scio dei certifi cati di analisi nel settore oleico-
n. 183. (Legge di stabilità 2012). (14A02648) . . Pag. 19
lo. (14A02619) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014.
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Modifi ca del disciplinare di produzione della
denominazione «Umbria» registrata in qualità
Agenzia italiana del farmaco
di Denominazione di Origine Protetta in forza al
Regolamento (CE) 2325 della Commissione del
24 novembre 1997.
(14A02620) . . . . . . . Pag. 34
DETERMINA 10 marzo 2014.
Proroga smaltimento scorte del medicinale
per uso umano «Chinocid» in seguito alla de-
PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014.
terminazione di rinnovo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio secondo procedura

Iscrizione della denominazione «Strachi-
nazionale, con conseguente modifi ca stampati.
tunt» nel registro delle denominazioni di origine
(Determina FV n. 74/2014). (14A02628). . . . Pag. 45
protette e delle indicazioni geografi che protet-
te.
(14A02621) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37
DETERMINA 12 marzo 2014.
Proroga smaltimento scorte del medicinale per
DECRETO 18 marzo 2014.
uso umano «Mesavancol» in seguito alla determi-
Approvazione delle modifi che allo statuto
nazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immis-
sione in commercio, secondo procedura di mutuo

del Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento
riconoscimento, con conseguente modifi ca stam-
IGP. (14A02622) . . . . . . . . . . . . . Pag. 39
pati. (Determina FV n. 75/2014). (14A02627) . Pag. 46
DECRETO 18 marzo 2014.
DETERMINA 14 marzo 2014.
Conferma dell'incarico al Consorzio di Tute-
Classifi cazione ai sensi dell'articolo 12, com-
la Ricotta Romana a svolgere le funzioni di cui
ma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medi-
all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicem-
cinale per uso umano «Levetiracetam Hospira»,
bre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta Roma-
approvato con procedura centralizzata. (Deter-
na». (14A02623) . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
mina n. 263/2014). (14A02629) . . . . . . . Pag. 47
Ministero
DETERMINA 17 marzo 2014.
dello sviluppo economico
Rinegoziazione del medicinale per uso uma-
no «Alkeran» (melfalan), ai sensi dell'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

DECRETO 21 febbraio 2014.
(Determina n. 301/2014). (14A02612) . . . . Pag. 50
Autorizzazione al rilascio di certifi cazione CE
alla società Cnim Srl, in Roma, ad operare in
DETERMINA 17 marzo 2014.
qualità di Organismo notifi cato per la certifi ca-
zione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/

Rinegoziazione del medicinale per uso uma-
CE, in materia di macchine. (14A02664) . . . Pag. 42
no «Alkeran» (melfalan), ai sensi dell'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Determina n. 303/2014).
(14A02613) . . . . . Pag. 51
Presidenza del consiglio dei ministri
DETERMINA 17 marzo 2014.
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Rinegoziazione del medicinale per uso umano
«Purinethol» (mercaptopurina), ai sensi dell'ar-
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA ticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
PROTEZIONE CIVILE 21 marzo 2014.
n. 537. (Determina n. 307/2014). (14A02614) . . Pag. 52
Ordinanza di protezione civile per favori-
re e regolare il subentro della regione Siciliana
DETERMINA 17 marzo 2014.
nelle iniziative fi nalizzate al superamento della
Riclassifi cazione del medicinale per uso umano
situazione di criticità connessa all'approvvigio-
«Gabapentin Ipca» (gabapentin), ai sensi dell'ar-
namento idrico nel territorio delle isole Eolie.
ticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
(Ordinanza n. 159). (14A02646) . . . . . . . Pag. 43
n. 537. (Determina n. 295/2014). (14A02615) . Pag. 53
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
DETERMINA 17 marzo 2014.
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Riclassifi cazione del medicinale per uso uma-
Domanda di registrazione della denominazione bina/tenofovir disoproxil), ai sensi dell'artico-
«UPPLANDSKUBB» (14A02618) . . . . . . Pag. 60 lo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. 294/2014).
(14A02616) . Pag. 54
Proposta di modifi ca del disciplinare di produzio- ne della denominazione di origine protetta «Colline DETERMINA 17 marzo 2014.
Salernitane». (14A02624) . . . . . . . . . . Pag. 61 Riclassifi cazione del medicinale per uso uma-
no «Teglutik» (riluzolo), ai sensi dell'articolo 8,
Ministero
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
dello sviluppo economico
(Determina n. 296/2014). (14A02617) . . . . Pag. 55
Autorizzazione all'esercizio dell'attività fi du- ciaria e di organizzazione e revisione contabile di DETERMINA 17 marzo 2014.
aziende rilasciata alla «Partecipazioni & Investi- menti S.r.l.», in Milano. (14A02582) . . . . . . Pag. 63 Riclassifi
cazione del medicinale per uso
umano «Vepacel» (infl uenza, inattivato, virus
intero) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del-

Regione Lombardia
la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 290/2014).
(14A02625) . . . . . . . . . . Pag. 56
Comunicato relativo a determinazioni in merito all'ambito del Naviglio Grande e Pavese, in Mila- DETERMINA 17 marzo 2014.
Riclassifi cazione del medicinale per uso uma-
no «Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan» (eti-
nilestradiolo e drospirenone) ai sensi dell'arti-

RETTIFICHE
colo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. 292/2014).
(14A02626) . . Pag. 57
ERRATA-CORRIGE ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Comunicato relativo al provvedimento 10 marzo 2014 dell'Agenzia dell'entrate, recante: «Esten- sione ad altri soggetti del regime transitorio di Agenzia italiana del farmaco
facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in immobiliari - Restituzione per via telematica del commercio, secondo procedura di mutuo ricono- certifi cato di eseguita formalità.». (Provvedi- scimento, del medicinale per uso umano «Propo- mento pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - serie fol B. Braun», con conseguente modifi ca stampa- generale - n. 65 del 19 marzo 2014). (14A02724) Pag. .64 Ministero della salute
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «To-tabi» (14A02579) . . . . . . . . . . . . . Pag. 59 Agenzia italiana del farmaco
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
commercio del medicinale per uso veterinario «Mi- nale per uso umano «Ampicillina Strides Arcolab Interna-
cotil 300» soluzione iniettabile. (14A02580) . . . Pag. 59 Autorizzazione all'immissione in commercio del Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
medicinale per uso veterinario «Equipulmin» 25 nale per uso umano «Candesartan Idroclorotiazide Licon-
microgrammi/ml. (14A02581) . . . . . . . . Pag. 60 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
nale per uso umano «Cisatracurio Kabi». (14A02327)
cio del medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologi-
co».
(14A02344)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Dutasteride Teva». (14A02328)
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Ultraproct». (14A02345)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Eptifi batide Strides Arcolab Interna-
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Ventolin». (14A02346)
Autorizzazione all'immissione in commercio del me-
dicinale per uso umano «Frovatriptan DOC Generi-
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in com-
mercio del medicinale per uso umano «Voltaren Emul-
gel».
(14A02347)
Autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Meropenem Acic» (14A02331)
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Clexane T». (14A02348)
Autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Oxyredit» (14A02332)
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
Autorizzazione all'immissione in commercio
cio del medicinale per uso umano «Clexane». (14A02349)
del medicinale per uso umano «Oxyquales» (14A02333)
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
cio del medicinale per uso umano «Flixotide». (14A02350)
nale per uso umano «Pafi nur». (14A02334)
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
Autorizzazione all'immissione in commercio dei me-
dicinali per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide My-
cio di medicinali per uso umano «IMMUNORHO, IMMU-
NOHBs, KEDHBs». (14A02351)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicina-
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
le per uso umano «Escitalopram Sandoz GMBH». (14A02336)
del medicinale per uso umano «Neoduplamox». (14A02352)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
Importazione parallela del medicinale per uso umano
nale per uso umano «Tibocina». (14A02337)
Autorizzazione all'immissione in commercio del me-
dicinale per uso umano «Risedronato Premiun Phar-
Importazione parallela del medicinale per uso umano
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
Importazione parallela del medicinale per uso umano
nale per uso umano «Efavirenz Sandoz». (14A02339)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
Importazione parallela del medicinale per uso umano
nale per uso umano «Escertal». (14A02340)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Moxifl oxacina Teva». (14A02341)
Importazione parallela del medicinale per uso umano
Autorizzazione all'immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Frondava». (14A02342)
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commer-
cio secondo procedura decentralizzata del medicinale per
Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commer-
uso umano «Brimoftal», con conseguente modifi ca stampa-
cio del medicinale per uso umano «Lendormin». (14A02343)
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Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale
per uso umano «Idarubicina Sandoz», con conseguente mo-
per uso umano «Brimonidina Bausch & Lomb», con conse-
difi ca stampati. (14A02359)
guente modifi ca stampati. (14A02362)
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicina-
per uso umano «Itraconazolo Sandoz Gmbh», con conse-
le per uso umano «Mirtazapina Bluefi sh», con conseguente
guente modifi ca stampati. (14A02360)
modifi ca stampati. (14A02363)
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicina-
per uso umano «Ropivacaina Teva», con conseguente modi-
le per uso umano «Simvastatina Bluefi sh», con conseguente
fi ca stampati. (14A02361)
modifi ca stampati. (14A02364)
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Compensi e spese DECRETO 10 marzo 2014 , n. 55 .
1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'im- Regolamento recante la determinazione dei parametri
portanza dell'opera. per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese docu- ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre mentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato
2012, n. 247.
è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazio-ne contrattuale — una somma per rimborso spese forfet- IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA tarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso 31 dicembre 2012, n. 247; spese per trasferta. Sulla proposta del Consiglio nazionale forense perve- nuta in data 24 maggio 2013; Applicazione analogica Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza 1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli del 24 ottobre 2013; 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifi -ca previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle decreto che regolano fattispecie analoghe. competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Con-siglio dei ministri; Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale 1. Ai fi ni della liquidazione del compenso si tiene conto il seguente regolamento: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivi-tà prestata, dell'importanza, della natura, della diffi coltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della com-plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In DISPOSIZIONI GENERALI ordine alla diffi coltà dell'affare si tiene particolare con-to dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Ambito applicativo Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, pos- 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazio- sono essere aumentati, di regola, fi no all'80 per cento, o ni professionali i parametri dei compensi all'avvocato diminuiti fi no al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'au-quando all'atto dell'incarico o successivamente il com- mento è di regola fi no al 100 per cento e la diminuzione penso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni di regola fi no al 70 per cento. caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, 2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico nell'interesse di terzi o prestazioni offi ciose previste dalla può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il legge, ferma restando — anche in caso di determinazione primo nella misura del 20 per cento, fi no a un massimo contrattuale del compenso — la disciplina del rimborso di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre spese di cui al successivo articolo 2. i primi dieci, fi no a un massimo di venti. La disposizione GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
di cui al periodo precedente si applica quando più cause e quelli inerenti alla verifi cazione delle scritture private. vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e Al fi ne di valutare il grado di complessità della fase rile-nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro vano, in particolare, le plurime memorie per parte, neces-più soggetti. sarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma 3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste procedimento per separazione consensuale e nel divorzio istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fi ni della li-una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti quidazione del compenso quando effettivamente svolta; liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. d) per fase decisionale: le precisazioni delle con- 4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione pro- clusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, cessuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il confronti di questi non comporta l'esame di specifi che e loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in came-distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altri- ra di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative menti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito del-regola ridotto del 30 per cento. le note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazio- 5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle ne del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese diverse fasi del giudizio si intende esemplifi cativamente: le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento con- a) per fase di studio della controversia: l'esame e clusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, lo studio degli atti a seguito della consultazione con il tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cui alla lettera e) ; cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti intro- e) per fase di studio e introduttiva del procedimento duttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il re- esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notifi cazione lativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, provvedimenti giudiziali di fi ssazione della prima udien- le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; za, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimen- le relative notifi cazioni, l'esame delle corrispondenti to esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo compresa nella lettera e) , quali le assistenze all'udienza o unifi cato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. le autentiche di fi rma o l'esame della procura notarile, la 6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazio- formazione del fascicolo e della posizione della pratica in ne della controversia, la liquidazione del compenso è di studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; regola aumentato fi no a un quarto rispetto a quello altri- c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le me- menti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto morie illustrative o di precisazione o integrazione delle maturato per l'attività precedentemente svolta. domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e con- 7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in clusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in di condotte abusive tali da ostacolare la defi nizione dei funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni procedimenti in tempi ragionevoli. connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le parteci-pazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti 8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del necessari per la formazione della prova o del mezzo istrut- soccombente costituito può essere aumentato fi no a un torio anche quando disposto d'uffi cio, la designazione di terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le di-consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività fese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni fondate. dei consulenti d'uffi cio o delle altre parti, la notifi cazione 9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, compresi quelli al contumace, le relative richieste di co- comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità pie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le de- all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano duzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella le notifi cazioni e l'esame delle relative relate, i procedi- motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti menti comunque incidentali comprese le querele di falso liquidabile. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 - Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di par- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ticolare importanza per lo specifi co oggetto, il numero e compenso può essere aumentato fi no al triplo rispetto a la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rile-quello altrimenti liquidabile. vanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carat-tere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fi ni entro lo scaglione fi no a euro 520.000,00. Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soc- combente, il valore della causa — salvo quanto diver- Cause di valore superiore ad euro 520.000,00 samente disposto dal presente comma — è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per 1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione seguente incremento percentuale: per le controversie da è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supple- euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fi no al 30 per cento menti di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. in più dei parametri numerici previsti per le controversie di Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa valore fi no a euro 520.000,00; per le controversie da euro anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fi no al 30 per cento Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di in più dei parametri numerici previsti per le controversie danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fi no al 30 per caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, cento in più dei parametri numerici previsti per le con-anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, troversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le con-quando risulta manifestamente diverso da quello presunto troversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fi no a norma del codice di procedura civile o alla legislazione al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per speciale. le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per 2. Nella liquidazione dei compensi a carico del clien- le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 te si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previ-domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della contro- sti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale versia quando risulta manifestamente diverso da quello ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle raddoppio del valore della controversia. parti. 3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella li- quidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità Giudizi non compiuti economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si 1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi ini- ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanzia- ziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati le che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione per l'opera svolta fi no alla cessazione, per qualsiasi cau- alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interes- sa, del rapporto professionale. se sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profi tti attesi dal soggetto aggiudi- catario o dal soggetto escluso. 4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria Pluralità di difensori e società professionali il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi ac- 1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, cessori oggetto di contestazione, con il limite di un quin- ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai com- quennio in caso di oneri poliennali. pensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico 5. Qualora il valore effettivo della controversia non del soccombente sono computati i compensi per un solo risulti determinabile mediante l'applicazione dei cri- teri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore 2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di do- indeterminabile. miciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore 6. Le cause di valore indeterminabile si considerano al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui di regola e a questi fi ni di valore non inferiore a euro alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto con- domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, to dell'oggetto e della complessità della controversia. rapportato alle prestazioni concretamente svolte. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
3. Se l'incarico professionale è conferito a una società parametri generali, possono, di regola, essere aumentati di avvocati si applica il compenso spettante a un solo pro- fi no all'80 per cento, o diminuiti fi no al 50 per cento. fessionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. 2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo Praticanti avvocati abilitati al patrocinio nella misura del 20 per cento, fi no a un massimo di dieci 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liqui- soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi data di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato. dieci, fi no a un massimo di venti. La disposizione del pe- riodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della di- Procedimenti arbitrali rituali e irrituali sposta riunione, e anche quando il professionista difen- 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli de una parte contro più parti, sempre che la prestazione arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di dei parametri numerici di cui alla tabella allegata. diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processua- 2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali le, la prestazione professionale non comporta l'esame di o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai specifi che e distinte situazioni di fatto o di diritto in rela-parametri di cui alla tabella n. 2. zione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti Trasferte ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del te- 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la sto unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Pre- professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato sidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta specifi co conto della concreta incidenza degli atti assunti e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della rispetto alla posizione processuale della persona difesa. materia stragiudiziale. 3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplifi cativamente: Capo III a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investi- DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PENALE gativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, Parametri generali per la determinazione dei compensi scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in mo-mento antecedente alla fase introduttiva; 1. Ai fi ni della liquidazione del compenso spettante b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti intro- per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, duttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'im- dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memo- portanza, della natura, della complessità del procedimen- rie, intervento del responsabile civile e la citazione del to, della gravità e del numero delle imputazioni, del nu- responsabile civile; mero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della ri- gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti levanza patrimoniale, del numero dei documenti da esa- ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche minare, della continuità dell'impegno anche in relazione preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ot- prova, alla formazione della prova, comprese liste, cita- tenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle zioni e le relative notifi cazioni, l'esame dei consulenti, te-condizioni fi nanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del stimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quel- d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le le di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento repliche, l'assistenza alla discussione delle altre par-delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori ti processuali sia in camera di consiglio che in udienza medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei pubblica. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della diffi coltà e del valore dell'affare, della quantità e quali- Giudizi non compiuti tà delle attività compiute, delle condizioni soggettive del 1. Se il procedimento o il processo non sono portati a cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della com- termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estin- plessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In or- tive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal dine alla diffi coltà dell'affare si tiene particolare conto di mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del svolta fi no alla data di cessazione dell'incarico ovvero a contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. quella di pronunzia della causa estintiva. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, pos- sono, di regola, essere aumentati fi no all'80 per cento, o Incarico conferito a società di avvocati diminuiti fi no al 50 per cento. 1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo pro- Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in fessionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. concomitanza con attività giudiziali 1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomi- Trasferte tanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a nor- ma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale. Determinazione del valore dell'affare 1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato — salvo quanto diversamente disposto dal Parte civile presente comma — a norma del codice di procedura civi- 1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, le. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affa- re, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, del responsabile civile e del civilmente obbligato si appli- quando risulta manifestamente diverso da quello presunto cano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate. a norma del codice di procedura civile o della legislazio-ne speciale. 2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e Praticanti avvocati abilitati al patrocinio stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del clien-te creditore o all'entità del passivo del cliente debitore. 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liqui- 3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e data di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato. liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita 4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente. 5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha Compensi per attività stragiudiziale riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e rela- 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali tivi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività ine- quinquennio in caso di oneri poliennali. 6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile. Parametri generali per la determinazione dei compensi 7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fi ni di valore non inferiore a euro 1. Ai fi ni della liquidazione del compenso si tiene conto 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli Prestazioni con compenso a percentuale effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il fi ni entro lo scaglione fi no a euro 520.000,00. compenso è di regola liquidato sulla base di una percen-tuale, fi no a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della Affari di valore superiore a euro 520.000,00 durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. 1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di va- lore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro Trasferte 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fi no al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore 1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico fi no a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione ad euro 2.000.000,00 fi no al 30 per cento dei parametri in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese numerici previsti per le controversie di valore sino ad sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 costo del soggiorno documentato dal professionista, con ad euro 4.000.000,00 fi no al 30 per cento dei parametri il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di rego- numerici previsti per le controversie di valore sino ad la, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di euro 8.000.000,00 fi no al 30 per cento dei parametri nu- utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'inden- merici previsti per le controversie di valore sino ad euro nità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedag- 8.000.000,00, fi no al 30 per cento dei parametri numerici gio autostradale e parcheggio. previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni succes-sivo raddoppio del valore dell'affare. DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE Pluralità di difensori e società professionali 1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la Disposizione temporale loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si li- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applica- quidano i compensi per l'opera prestata. no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo pro- fessionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes- Praticanti avvocati abilitati al patrocinio sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana. 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liqui- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà data di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato. inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Incarico non portato a termine Roma, 10 marzo 2014 1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi Il Ministro: ORLANDO iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati Visto, il Guardasigilli: ORLANDO per l'opera svolta fi no alla cessazione, per qualsiasi cau-sa, del rapporto professionale. Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 928 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
TABELLE PARAMETRI FORENSI

1. GIUDICE DI PACE
1. Fase di studio della 65,00 225,00 405,00 controversia 2. Fase introduttiva del 65,00 240,00 335,00 giudizio 3. Fase istruttoria e/o 65,00 335,00 540,00 di trattazione 4. Fase decisionale 2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 1. Fase di 125,00 405,00 875,00 1.620,00 2.430,00 3.375,00 studio della controversia 2. Fase 125,00 405,00 740,00 1.147,00 1.550,00 2.227,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 190,00 810,00 1.600,00 1.720,00 5.400,00 9.915,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 190,00 810,00 1.620,00 2.767,00 4.050,00 5.870,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
3. CAUSE DI LAVORO
da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 200,00 846,00 1.735,00 3.090,00 4.536,00 6.350,00 studio della controversia 2. Fase 120,00 405,00 740,00 1.145,00 1.620,00 2.225,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 120,00 540,00 1.116,00 1.790,00 2.550,00 3.450,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 170,00 710,00 1.540,00 2.790,00 4.050,00 5.990,00 4. CAUSE DI PREVIDENZA
da € 1.100,01 da € 5.200,01 da€ 26.000,01 da€ 52.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 1. Fase di 125,00 405,00 885,00 1.620,00 2.430,00 3.375,00 studio della controversia 2. Fase 115,00 405,00 740,00 1.147,00 1.620,00 2.225,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 170,00 810,00 1.585,00 2.565,00 3.645,00 4.925,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 235,00 875,00 1.925,00 3.500,00 3.950,00 7.490,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA
da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 170,00 505,00 875,00 1.620,00 2.360,00 3.375,00 studio della controversia 2. Fase 170,00 470,00 675,00 1.010,00 1.350,00 1.485,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 40,00 135,00 200,00 335,00 470,00 675,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 135,00 405,00 710,00 1.280,00 1.820,00 2.700,00 6. ATTO DI PRECETTO
da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 260.000,00 a € 520.000,00 compenso 135,00 225,00 315,00 405,00 540,00 7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 260.000,00 a € 520.000,00 405,00 1.350,00 2.225,00 3.170,00 4.320,00 8. PROCEDIMENTI MONITORI
da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 260.000,00 a € 520.000,00 450,00 540,00 1.305,00 istruttoria, conclusiva GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 260.000,00 a € 520.000,00 200,00 540,00 945,00 1.080,00 della controversia Fase 270,00 675,00 750,00 945,00 1.385,00 introduttiva del giudizio Fase istruttoria
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 200,00 540,00 945,00 1.690,00 2.430,00 3.510,00 studio della controversia 2. Fase 135,00 335,00 640,00 810,00 1.145,00 1.485,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 200,00 810,00 1.147,00 1.890,00 2.700,00 3.780,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 100,00 370,00 605,00 1.145,00 1.687,00 2.430,00
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 170,00 510,00 875,00 1.690,00 2.360,00 3.510,00 studio della controversia 2. Fase 100,00 305,00 470,00 675,00 1.010,00 1.350,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 100,00 335,00 540,00 875,00 1.215,00 1.690,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 170,00 575,00 1.010,00 1.820,00 2.630,00 3.850,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 135,00 510,00 1.080,00 1.960,00 2.835,00 4.180,00 studio della controversia 2. Fase 135,00 510,00 877,00 1.350,00 1.820,00 2.430,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 170,00 945,00 1.755,00 2.900,00 4.120,00 5.600,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 200,00 810,00 1.820,00 3.305,00 4.860,00 6.950,00 GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI
SUPERIORI

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 240,00 675,00 1.215,00 2.225,00 3.240,00 4.725,00 studio della controversia 2. Fase 270,00 740,00 1.080,00 1.875,00 2.360,00 3.105,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 135,00 370,00 640,00 1.150,00 1.690,00 2.430,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA,
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 240,00 875,00 1.890,00 3.510,00 5.130,00 7.425,00 studio della controversia 2. Fase 200,00 740,00 1.280,00 1.960,00 2.767,00 3.700,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 135,00 675,00 1.280,00 2.090,00 2.970,00 4.050,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 135,00 740,00 1.280,00 2.360,00 3.440,00 4.930,00
15. GIUDIZI PENALI
Giudice Indagini
Caute Caute GIP e Tribuna Tribuna Corte
Tribuna Corte
di Pace prelimina gini
Assise Sorveg Appell
Assise Cass. e
sive perso reali
1. studio della 360, 810,00 810 360, 360, 810, 450, 450, 720, 450, 450, 720, 900,0 1.17 1.17 720, 540, 720, 1.35 900, 900, 1.89 2.520 introduttiva del 00 720, 990,00 1.3 990, 1.08 1.35 2.25 1.35 1.35 2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. decisionale 630, 1.170, 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 2.70 1.35 1.35 2.22 2.610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 ,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 120,00 350,00 526,00 820,00 1.110,00 1.460,00 studio della controversia 2. Fase 60,00 175,00 290,00 470,00 700,00 935,00 istruttoria e/o di trattazione
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN
FORMA SPECIFICA

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 105,00 315,00 526,00 820,00 1.110,00 1.460,00 introduttiva 2. Fase di 225,00 540,00 810,00 1.295,00 1.835,00 2.480,00 trattazione e conclusiva
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 140,00 430,00 650,00 1.000,00 1.365,00 1.800,00 introduttiva 2. Fase 72,00 285,00 430,00 645,00 935,00 1.220,00 istruttoria e/o di trattazione GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 compenso 65,00 270,00 405,00
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 compenso 160,00 590,00 860,00 1.400,00 1.995,00
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

da € 0,01 a da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 170,00 605,00 1.080,00 1.955,00 3.240,00 4.185,00 studio della controversia 2. Fase 170,00 540,00 875,00 1.350,00 1.820,00 2.430,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 100,00 605,00 945,00 1.550,00 2.160,00 2.970,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 270,00 1.010,00 1.820,00 3.305,00 4.790,00 6.950,00 decisionale 5. Fase 200,00 540,00 1.010,00 1.820,00 2.630,00 3.780,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 170,00 605,00 1.215,00 2.160,00 3.240,00 4.725,00 studio della controversia 2. Fase 170,00 605,00 1.010,00 1.550,00 2.160,00 2.900,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 100,00 340,00 675,00 1.010,00 1.485,00 2.025,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 135,00 340,00 675,00 1.145,00 1.690,00 2.430,00 decisionale 5. Fase 200,00 605,00 1.010,00 1.800,00 2.295,00 3.915,00
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 170,00 540,00 945,00 1.685,00 2.430,00 3.510,00 studio della controversia 2. Fase 100,00 340,00 540,00 810,00 1.145,00 1.485,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 85,00 270,00 470,00 945,00 1.350,00 1.955,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 170,00 875,00 1.350,00 2.090,00 3.970,00 4.115,00 135,00 405,00 675,00 1.280,00 1.820,00 2.630,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 170,00 605,00 1.080,00 1.955,00 2.900,00 4.185,00 studio della controversia 2. Fase 100,00 405,00 605,00 1.010,00 1.350,00 1.820,00 introduttiva del giudizio 3. Fase 100,00 405,00 740,00 1.350,00 1.955,00 2.900,00 istruttoria e/o di trattazione 4. Fase 170,00 875,00 1.350,00 2.360,00 3.105,00 4.320,00 decisionale 5. Fase 135,00 470,00 810,00 1.485,00 2.160,00 3.170,00
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

da € 1.100,01 da € 5.200,01 da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 1.100,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 a € 52.000,00 a € 260.000,00 a € 520.000,00 compenso 270,00 1.215,00 1.890,00 2.295,00 4.320,00 5.870,00
26. ARBITRATO

da € 26.000,01 da € 52.000,01 da € 260.000,01 a € 260.000,00 a € 520.000,00 1.620,00 4.050,00 7.085,00 16.200,00 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come com- penso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di traspa- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministra- renza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incari- zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo co, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazio- momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi - altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'inca- ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, rico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, di- n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle stinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effi cacia degli atti 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giu- legislativi qui trascritti. stizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compen- Note alle premesse: so non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei com- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 della legge 31 dicembre 2012, pensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): di terzi o per prestazioni offi ciose previste dalla legge. "Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professio- normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la profes- nali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. sione di avvocato. 8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene defi nita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti 2. L'ordinamento forense, stante la specifi cità della funzione difen- sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi del- siva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei le spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività diritti alla cui tutela essa è preposta: professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione espressa rinuncia al benefi cio della solidarietà. di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collet- essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affi nché esperisca un ten- tivi sui quali essa incide; tativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richie- b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indi- sta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa spensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; dell'avvocato in relazione all'opera prestata. c) tutela l'affi damento della collettività e della clientela, pre- 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvoca- scrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della to è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in qualità ed effi cacia della prestazione professionale; sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettiva- mente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfeta- alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valoriz- rie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, zazione del merito. unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante re- golamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio Presidenza del Consiglio dei Ministri): nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF espri- "Art. 17. Regolamenti. me i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli 1.-2. ( Omissis ). dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen- almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse- delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei delle Commissioni parlamentari competenti. regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Com- Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. missioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. 4. – 4ter. ( Omissis ).". 5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono Note all'art. 4: derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di procedura civile: regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima "Art. 96. Responsabilità aggravata. procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la "Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'uffi cio, nella sentenza. 1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a pro- prio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato esegui- to un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscrit- 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per ta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale pruden- tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più za. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazio- In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il ne, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul giudice, anche d'uffi cio, può altresì condannare la parte soccombente al valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Si riporta il testo dell'art. 140 -bis del decreto legislativo 6 settem- b) fi ssa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni bre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale 29 luglio 2003, n. 229): gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancel- "Art. 140 -bis . Azione di classe leria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Mini- 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di stero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche at- anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. traverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fi ne ciascun componente della classe, anche mediante associazioni 10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 105 del codice cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento di procedura civile. della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle 11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale deter- mina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del con- 2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della respon- traddittorio, l'equa, effi cace e sollecita gestione del processo. Con la sabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela: stessa o con successiva ordinanza, modifi cabile o revocabile in ogni a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizio- che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, ni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola 1342 del codice civile; nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e discipli- b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori fi nali di un deter- na ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al minato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a contraddittorio. prescindere da un diretto rapporto contrattuale; 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di con- c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stes- si consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da compor- danna con cui liquida, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, le somme tamenti anticoncorrenziali. defi nitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il cri- 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui terio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a no- difensore anche tramite posta elettronica certifi cata e fax. L'adesione vanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'at- costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia to di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documen- tazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione nel termine di cui al comma 9, lettera b) . Gli effetti sulla prescrizione ai di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubbli- sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notifi - ca utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli cazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi even- dal deposito dell'atto di adesione. tualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta 4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Ao- durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per sta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Mar- gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. che, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma 13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità tribunale tratta la causa in composizione collegiale. complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei credito- 5. La domanda si propone con atto di citazione notifi cato anche ri, nonché delle connesse diffi coltà di ripetizione in caso di accoglimen- all'uffi cio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può to del gravame. La corte può comunque disporre che, fi no al passaggio intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal de- 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quan- bitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. do sui fatti rilevanti ai fi ni del decidere è in corso un'istruttoria davanti 14. La sentenza che defi nisce il giudizio fà stato anche nei confron- a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice ammi- ti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non nistrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifesta- aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di mente infondata, quando sussiste un confl itto di interessi ovvero quando classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del curare adeguatamente l'interesse della classe. comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'uffi cio se 7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successiva- alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua co- mente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando municazione o notifi cazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni davanti al primo giudice. dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non so- spende il procedimento davanti al tribunale. 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudi- 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, cano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, e ordina la più Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. o di chiusura anticipata del processo.". 9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fi ssa ter- mini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fi ni della tempestiva Note all'art. 12: adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma- a) defi nisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, teria di spese di giustizia - Testo A)". specifi cando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 14G00067
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA
Visto l'art. 31, comma 4, della legge n. 183 del 2011, in E DELLE FINANZE
cui viene stabilito che, ai fi ni del concorso al contenimen- to dei saldi di fi nanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e DECRETO 14 febbraio 2014 .
successivi, un saldo fi nanziario in termini di competen- Attuazione del primo periodo del comma 6, dell'artico-
za mista non inferiore al valore individuato ai sensi del lo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di stabi-
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei lità 2012).
trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazio- IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto l'art. 31, comma 4 -bis , della legge n. 183 del 2011, Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a) , del decreto-leg- 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che prevede che, ai ge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modifi cazioni, fi ni della tutela dell'unità economica della Repubblica, le dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 modifi cato dall'art. 2, comma 5, lettera b) , del decreto- abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modifi ca- fi nanza pubblica; zioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, che stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'art. 20, Visto l'art. 31, comma 2, della legge n. 183 del 2011, commi 2, 2 -bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modifi cato dall'art. 1, comma 532, della legge convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che n. 111, e successive modifi cazioni sono sospese; prevede che, ai fi ni della determinazione dello specifi - co obiettivo di saldo fi nanziario, le province e i comuni Visto l'art. 31, comma 4 -ter , della legge n. 183 del con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, per 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a) , del decre- l'anno 2014, alla media della spesa corrente registrata to-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modifi ca- negli anni 2009-2011, così come desunta dai certifi cati zioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che stabilisce di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) che, per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabili- 19,25 per cento per le province; b) 14,07 per cento per i tà interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi Visto l'art. 31, comma 2 -quater , della legge n. 183 del fi nanziari derivanti dall'applicazione del successivo com- 2011, come introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge ma 4 -quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che la determina- tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla zione della popolazione di riferimento per l'assoggetta- sperimentazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presi- mento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata dente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pub- sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156 blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 304 del 31 dicembre 2011; Visto l'art. 31, comma 4 -quater , della legge n. 183 Visto l'art. 31, comma 2-quinques, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a) , del del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che per l'anno modifi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che 2014 l'obiettivo di saldo fi nanziario dei comuni derivante stabilisce che alla compensazione degli effetti fi nanziari dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivan- 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo ti dal comma 4 -ter si provvede con le risorse fi nanziarie di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'econo- derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate mia e delle fi nanze, da emanare d'intesa con la Confe- dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione renza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio e mediante l'utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun per la compensazione degli effetti fi nanziari non previ- comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per sti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione cento rispetto all'obiettivo di saldo fi nanziario 2014 cal- di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del colato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le mo- decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo- dalità previste dalla normativa previgente; difi cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e succes- Visto l'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre sive modifi cazioni; 2011, n. 183, che dispone che il saldo fi nanziario tra en- Visto l'art. 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011, trate fi nali e spese fi nali sia calcolato in termini di com- come modifi cato dall'art. 9, comma 6, lettere b) e c) , petenza mista è costituito dalla somma algebrica degli del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e im- con modifi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e dall'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2013, e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle n. 147, che dispone che per l'anno 2014 le province ed i entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, appli- certifi cati di conto consuntivo; cano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
con decreto del Ministero dell'economia e delle fi nanze e in Abruzzo Citeriore, Saccolongo, Scafa, Schiavon, Todi, che tali percentuali nell'anno 2014 non possono essere su- Torri del Benaco, Veggiano, Vertemate Con Minoprio; periori a: 20,25 per cento per le province; 15,07 per cento Considerato che gli effetti fi nanziari determinati per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dall'applicazione delle percentuali di cui al summenzio- Visto l'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, nato comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazio- ammontano a 57,5 milioni di euro per le province e a 391 ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 1.000 abitanti; degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che Considerato che alla compensazione degli ulteriori prevede un periodo transitorio di sperimentazione per effetti fi nanziari in termini di fabbisogno e di indebita- l'attuazione dei nuovi principi contabili generali e appli- mento netto derivanti dal comma 4 -ter dell'art. 31 della cati con particolare riguardo all'adozione del bilancio di legge n. 183 del 2011 si provvede mediante l'utilizzo di previsione fi nanziario annuale di competenza e di cassa, e 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli della classifi cazione per missioni e programmi; effetti fi nanziari non previsti a legislazione vigente con- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- seguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di stri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordi- cui, in proporzione agli effetti derivanti dall'applicazio- nario alla Gazzetta Uffi ciale n. 304 del 31 dicembre 2011, ne delle percentuali di cui al comma 6 del citato art. 31, in materia di sperimentazione della disciplina concernen- 15,4 milioni di euro sono attribuiti alle province e 104,6 te i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Re- milioni di euro sono attribuiti ai comuni con popolazione gioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi di cui superiore a 1.000 abitanti; all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto del Ministero dell'economia e delle fi nanze 25 maggio 2012 con cui sono state individuate le ammini- per la riduzione, ai sensi del comma 4 -ter dell'art. 31 del- strazioni che partecipano alla sperimentazione della disci- la legge n. 183 del 2011, del saldo obiettivo dei predetti plina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio enti in sperimentazione e per la rideterminazione delle delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, percentuali degli enti locali esclusi dalla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011; ai sensi del comma 6 del citato art. 31; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- Ritenuto superato il decreto n. 10574 del 5 febbraio 2014; nistri 29 marzo 2013 con cui sono state individuate le amministrazioni che partecipano al secondo anno della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del Articolo unico decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1. Per l'anno 2014, l'obiettivo determinato ai sensi dei 2013, n. 102, convertito, con modifi cazioni, dalla legge commi 2 e 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 degli 28 ottobre 2013, n. 124, che ha prolungato di un anno la enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 sperimentazione prevista dall'art. 36, comma 1, del citato del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individuati decreto legislativo n. 118 del 2011; con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ci- tati in premessa, è ridotto del 17,20 per cento per le pro- Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del vince e del 52,80 per cento per i comuni. Gli importi degli 2013, che dispone che con decreto del Ministero dell'eco- obiettivi ridotti, indicati nella colonna «e» dell'allegato nomia e delle fi nanze la sperimentazione può essere estesa al presente decreto, trovano evidenza nel prospetto de- agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano do- gli obiettivi, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge manda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione; 12 novembre 2011, n. 183, con cui è individuato il saldo Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle fi - obiettivo defi nitivo del 2014. nanze n. 92164 del 15 novembre 2013 che individua gli enti 2. Per l'anno 2014, gli enti che non partecipano alla spe- ai quali è estesa nell'anno 2014 la sperimentazione di cui rimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giu- all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011; gno 2011, n. 118, applicano alla media della spesa corren- Ravvisata l'opportunità di fi ssare al 29 gennaio 2014, te registrata negli anni 2009-2011 le seguenti percentuali: data di predisposizione del presente decreto, la data di ri- 20,25 per cento le province e 15,07 per cento i comuni. ferimento per l'individuazione degli enti locali che par- 3. Gli obiettivi dei comuni individuati ai sensi dei tecipano alla sperimentazione nonché degli enti che ne commi 1 e 2 saranno rideterminati, in attuazione del sono esclusi per i quali, conseguentemente, non opera la comma 2 -quinquies dell'art. 31 della legge 12 novembre riduzione dell'obiettivo ai sensi del comma 4 -ter , secon- 2011, n. 183, con decreto del Ministero dell'economia e do periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; delle fi nanze da emanare d'intesa con la Conferenza Sta- Considerate le comunicazioni pervenute entro la pre- to-città ed autonomie locali al fi ne di garantire che per detta data del 29 gennaio 2014 con le quali i seguenti enti nessun comune si realizzi un peggioramento superiore hanno rinunciato alla sperimentazione: Accadia, Adro, al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo fi nanziario Aielli, Baranzate, Bardello, Biancavilla, Bussi sul Tirino, 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con Carnago, Castello di Godego, Castel Madama, Cerchio, le modalità previste dalla normativa previgente. Colbordolo, Collebeato, Collelongo, Cugnoli, Dorgali, Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi - Fiumicino, Genzano di Roma, Greve in Chianti, La Spe- ciale della Repubblica italiana. zia, Lomazzo, Luino, Maglie, Mariano Comense, Mon- tano Lucino, Monte San Giusto, Montegiorgio, Muro Roma, 14 febbraio 2014 Leccese, Negrar, Paese, Petilia Policastro, Pontida, Porto San Elpidio, Porto San Giorgio, Quiliano, San Valentino Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Obiettivi degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. PROVINCE Riduzione
trasferimenti Obiettivo
Obiettivo 2014
Obiettivo
2014 al netto
Spesa corrente
ridotto ai sensi
media 2009-2011 data della spesa
del comma 4-
dell'art. 14, del riduzioni dei
decreto legge n. trasferimenti
a*19,25% c d=b-c BARLETTA ANDRIA TRANI 1.861.498 23.375.865 3.149.556 26.099.239 12.298.052 19.115.160 3.332.647 10.026.422 Nota: Gli Obiettivi individuati con il presente decreto sono da considerarsi provvisori atteso che potranno essere rideterminati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2014-2017 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti - in attuazione delle disposizioni vigenti per il calcolo degli obiettivi. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Riduzione
Obiettivo
Obiettivo
2014 al netto
Obiettivo
corrente
(di cui al comma ridotto ai sensi
media 2009-
2, dell'art. 14, del riduzioni dei del comma 4-ter
decreto legge n. ABBADIA SAN SALVATORE 24 BAGNARA DI ROMAGNA 29 BASSANO DEL GRAPPA 32 BELLARIA IGEA MARINA 35 BELVEDERE DI SPINELLO GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
44 BREMBATE DI SOPRA 69 CASALECCHIO DI RENO 72 CASTEL SAN PIETRO TERME 73 CASTELBELLINO 75 CASTELGOFFREDO 76 CASTELGOMBERTO 78 CASTELLEONE DI SUASA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
80 CASTELNOVO NE' MONTI 81 CASTELRAIMONDO 82 CASTELVECCHIO 90 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 96 CITTA' DI CASTELLO 118 DOMUS DE MARIA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
144 GROTTAFERRATA 145 GUARDIAGRELE 164 LONATO DEL GARDA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
176 MANDELLO DEL LARIO 177 MARIGLIANELLA 202 MONTECHIARUGOLO 205 MONTEMARCIANO 206 MONTENERO DI BISACCIA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
226 PESCOCOSTANZO 240 PONTE DI PIAVE 241 PONTE NELLE ALPI 244 PONZANO VENETO GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
253 QUATTRO CASTELLA 271 S. AGATA SUL SANTERNO 274 SAN BARTOLOMEO AL MARE 275 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 276 SAN BENEDETTO PO 278 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 279 SAN DONATO MILANESE 281 SAN GIORGIO PIACENTINO 282 SAN GIORGIO SU LEGNANO 283 SAN GIOVANNI IN CROCE 284 SAN GIOVANNI TEATINO 285 SAN LAZZARO DI SAVENA 286 SAN LORENZO IN CAMPO 287 SAN MARTINO BUON ALBERGO 288 SAN MARTINO IN RIO 290 SAN STINO DI LIVENZA 291 SAN ZENONE AL LAMBRO 292 SAN ZENONE DEGLI EZZELLINI GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
295 SANT'ANGELO LE FRATTE 296 SANTA MARIA DI SALA 297 SANTA MARIA HOE' 298 SANTA MARIA NUOVA 301 SANT'ELPIDIO A MARE 303 SANTO STEFANO AL MARE 307 SASSOFERRATO 317 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 318 SERRACAPRIOLA 320 SESTO SAN GIOVANNI GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
341 TIZZANO VAL PARMA 343 TORREVECCHIA 355 VALLO DELLA LUCANIA 372 CERVIGNANO DEL FRIULI 374 SAN VITO AL TAGLIAMENTO Nota: Gli Obiettivi individuati con il presente decreto sono da considerarsi provvisori atteso che potranno essere rideterminati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2014-2017 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti - di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - in attuazione delle disposizioni vigenti per il calcolo degli obiettivi. 14A02648
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MINISTERO DELLA SALUTE
Ritenuto di dover consentire ai presidi medico chirur- gici già autorizzati la possibilità di apportare modifi che, DECRETO 11 marzo 2014 .
diverse da quelle riguardanti il principio attivo, fi no al momento dell'autorizzazione del biocida corrispondente; Disposizioni riguardanti i presidi medico chirurgici con-
tenenti principi attivi biocidi a seguito dell'emanazione dei
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 del Regola-
mento (UE) n. 528/2012.
IL DIRETTORE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE 1. Fino ad un anno prima della data di approvazione Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento del principio attivo biocida stabilita dai regolamenti di europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla esecuzione della commissione, possono essere presentate messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; domande di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del decre- to del Presidente della Repubblica n. 392/1998, per for- Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento mulati contenenti il medesimo principio attivo oggetto di (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti approvazione. di esecuzione che stabiliscono che i principi attivi siano approvati e a quali condizioni, incluse le date di approva- 2. Per le domande presentate ai sensi del primo com- zione e di scadenza degli stessi indicate nell'allegato dei ma, qualora il prodotto non sia autorizzato entro la data medesimi regolamenti: di approvazione del principio attivo in esso contenuto il Visto il decreto del presidente della repubblica 6 otto- procedimento di autorizzazione prosegue purché sia stata bre 1998, n, 392 in materia di procedimenti di autorizza- presentata, entro il medesimo termine, domanda di auto- zione alla produzione e all'immissione in commercio di rizzazione come prodotto biocida ai sensi del Regolamen- presidi medico chirurgici: to (UE) n. 528/2012. Considerato che, è possibile che prodotti contenenti i principi attivi oggetto dei regolamenti di esecuzione so- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si appli- pra citati, siano stati autorizzati come presidi medico chi- cano ai presidi medico chirurgici contenenti più principi rurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubbli- attivi, qualora uno dei principi attivi debba ancora essere ca n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in approvato. Per essi i termini per la presentazione delle commercio come germicide o battericide, insetticidi per richieste vanno riferiti alla data di approvazione dell'ulti- uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratti- mo principio attivo in essi contenuto. cidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie; Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad 1. Dopo la presentazione della domanda di autorizza- applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia zione come prodotto biocida ai sensi del Regolamento di messa a disposizione di biocidi sul mercato tino a due (UE) n. 528/2012 non possono più essere richieste mo- anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio difi che del principio attivo sul presidio medico chirurgico attivo che deve essere approvato in detti biocidi; di riferimento, sostenuto con la medesima domanda. Ritenuto di dover consentire la presentazione di nuove 2. Dopo la presentazione della domanda di autorizza- domande di autorizzazione di presidi medico chirurgici zione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012, pos- fi no ad un anno prima della data di approvazione del prin- sono essere richieste modifi che, diverse da quelle di cui cipio attivo in essi contenuto, stabilita nel regolamento di al comma 1, riguardanti il presidio medico chirurgico di riferimento, sostenuto con la medesima domanda, fi no Considerato che nel caso di domande di nuova auto- alla data di rilascio dell'autorizzazione come prodotto rizzazione di presidi medico chirurgici contenenti più di biocida. un principio attivo il termine di presentazione della do- manda è da intendersi riferito all'ultimo principio attivo Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Ritenuto di dover consentire la possibilità di modifi ca- della Repubblica italiana. re il principio attivo di un presidio medico chirurgico già autorizzato fi no alla data di presentazione della domanda Roma, 11 marzo 2014 come prodotto biocida; Considerato che per modifi ca del principio attivo ai Il direttore generale: MARLETTA fi ni del presente decreto è da intendersi la sostituzione del principio attivo e o l'aggiunta di altro principio attivo o qualsiasi altra variazione inerente il principio attivo; 14A02645
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concer- ALIMENTARI E FORESTALI
nenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento; DECRETO 13 marzo 2014 .
Autorizzazione al laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo
M. G. & C., in Lanciano, al rilascio dei certifi cati di analisi
nel settore oleicolo.
Il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., ubicato in Lanciano (Chieti), Via Alberto Barrella IL DIRETTORE GENERALE n. 63/A, è autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico- Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Gra- lare l'art. 16, lettera d) ; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola- re l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; L'autorizzazione ha validità fi no all'11 dicembre 2015 Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento data di scadenza dell'accreditamento. (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi- stro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi- nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN extravergini italiani; ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italia- Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi- no di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi- 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accre- nazione registrata, devono possedere le caratteristiche ditamento e vigilanza del mercato. chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai compe- Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de- 1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamen- origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; ti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubi- cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'im- Vista la richiesta presentata in data 7 marzo 2014 dal piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., ubi- le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è cato in Lanciano (Chieti), Via Alberto Barrella n. 63/A, accreditato. volta ad ottenere l'autorizzazioneal rilascio dei certifi cati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione elencate in allegato al presente decreto; dell'autorizzazione. Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem- 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di perato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri- in data 19 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente guarda solo le prove di analisi autorizzate. alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verifi care suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon- norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga- da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC- CREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato de- Roma, 13 marzo 2014 signato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato; Il direttore generale: GATTO GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Denominazione della prova Alchilesteri degli acidi grassi: Esteri Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. metilici degli acidi grassi C16-18 (MEAG), CE 61/2011 Esteri etilici degli acidi grassi C16-18 (EEAG), MEAG + EEAG, Rapporto EEAG/MEAG Alfa-tocoferolo (Vitamina E) ISO 9936:2006/Corr 1:2008 Esteri metilici degli acidi grassi: Acido Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. butirrico (C4:0), Acido capronico (C6:0), CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE Acido caprilico (C8:0), Acido caprinico 1429/1992 (C10:0), Acido laurico (C12:0), Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocerico (C24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi Acidi grassi liberi Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I Numero di perossidi Reg CEE 2568/1991 allegato II Polifenoli totali (LQ 50 mg/Kg come Acido M.I. POLIF Rev. 0 2012 Gallico) (>50 mg/Kg ) 14A02619
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PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014 .
Modifi ca del disciplinare di produzione della denomina-
zione «Umbria» registrata in qualità di Denominazione di
Varietà di olivo Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della
Commissione del 24 novembre 1997.
1. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagna- ta dalla menzione geografi ca «Colli Assisi Spoleto» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o IL DIRETTORE GENERALE congiuntamente, in misura non superiore al 30%. PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E Possono, altresì, concorrere altre varietà fi no al limite massimo del 2. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento dalla menzione geografi ca «Colli Martani» è riservata all'olio extraver- europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi gine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'80%. Possono, altresì, Visto il regolamento (CE) 2325 della Commissione del concorrere altre varietà fi no al limite massimo del 10%. 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle 3. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografi - dalla menzione geografi ca «Colli Amerini» è riservata all'olio extraver- che protette, la denominazione di origine protetta «Umbria»; gine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o con- Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 giuntamente, in misura non superiore all'85%. Possono concorrere altre del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifi ca del di- varietà fi no al limite massimo del 10%. sciplinare di produzione della denominazione di origine 4. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagna- protetta di cui sopra; ta dalla menzione geografi ca «Colli del Trasimeno» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo Considerato che con Regolamento (UE) n. 226/2014 e Dolce Agogia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino con- della Commissione del 7 marzo 2014 è stata accolta la giuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono, altresì, concorrere modifi ca di cui al precedente capoverso; altre varietà fi no al limite massimo del 20%. Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella 5. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana il disciplinare dalla menzione geografi ca «Colli Orvietani» è riservata all'olio extra- vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in di produzione attualmente vigente, a seguito della regi- misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; strazione della modifi ca richiesta, della D.O.P. «Umbria», Leccino in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere affi nché le disposizioni contenute nel predetto documento altre varietà fi no al limite massimo del 20%. siano accessibili per informazione erga omnes sul territo- Zona di produzione Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di pro- 1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione duzione della Denominazione di Origine Protetta «Um- dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Um- bria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione bria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Assisi Spoleto» del Regolamento (UE) n. 226/2014 della Commissione comprende i territori amministrativi, dei seguenti comuni della regione Umbria: Nocera Umbra, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, del 7 marzo 2014. Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Val- I produttori che intendono porre in commercio la De- topina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte nominazione di Origine Protetta «Umbria», sono tenuti al ad est della SS n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleo- rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte ne di Spoleto, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone. le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzio- Roma, 18 marzo 2014 ne dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Martani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Il direttore generale: GATTO Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della s.s. n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Tor- giano, Bastia Umbra. 3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzio- ne dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Disciplinare di produzione della DOP « Umbria»
«Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Amerini» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, At- tigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Monte- castrilli, Avigliano. Denominazione 4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Um- La denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata bria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli del Trasimeno» obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografi che: «Colli comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Assisi Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del Trasime- Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago, Ma- no» e «Colli Orvietani», è riservata all'olio extravergine di oliva rispon- gione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Nicco- dente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di ne, Umbertide, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzio- cretacei con formazione del tipo denominato «renano» in cui prevale lo ne dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Orvietani» azonali derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione e fertilità. Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone d'Or- 3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denomina- vieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, zione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione ge- Marsciano, Città della Pieve. ografi ca «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografi ca caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 892 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura me- dia annua compresa tra 14 ± 5,4 °C., i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti Prova dell'origine silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti. 4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazio- l. Ogni operatore della fi liera (olivicoltore, frantoiano e confezio- ne di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geogra- natore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui è coinvolto, fi ca «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi effettua una serie di controlli fi nalizzati a verifi care la tracciabilità del nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografi ca caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 927 2. In particolare, l'olivicoltore iscritto alla DOP Umbria, al mo- e una temperatura media annua compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni mento della consegna delle olive al frantoio, si accerta di aver rispettato siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Vil- le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccol- lafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, ta, di conferire le olive ai frantoiani iscritti alla DOP Umbria dandone con presenza alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene di terreni detriti- evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione ci, sciolti ad alto contenuto di scheletro. 5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazio- 3. Il frantoiano, in accettazione, verifi ca la provenienza, la corretta ne di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geogra- identifi cazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l'adeguatez- fi ca «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei gli oliveti com- za, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documen- presi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella tazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il zona geografi ca caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. prodotto in aree appositamente identifi cate in funzione della menzione 873 e una temperatura media annua compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui geografi ca di provenienza. Durante il processo di molitura, il frantoiano terreni siano di colore bruno, ad alto contenuto in silice e con la presen- provvede a registrare i dati relativi alle attività di molitura che mostrino za alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive moli- banchi di arenaria, oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente te. L'olio ottenuto viene appositamente identifi cato e separato in funzio- sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in ne delle menzioni geografi che previste dal disciplinare. L'olio viene, in- cui la sabbia è mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni fi ne, stoccato in appositi tank identifi cati singolarmente e specifi ci per la di medio impasto. singola menzione geografi ca. Tutte le informazioni relative alla data di molitura, all'olivicoltore conferente, menzione geografi ca, resa in olio, 6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazio- sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione attestante i ne di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geogra- fl ussi in carico e scarico scrupolosamente conservata e trasmessa alla fi ca «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi struttura di controllo di cui al successivo art. 9. nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografi ca caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 850 4. Il confezionatore iscritto alla DOP Umbria, in fase di accetta- e una temperatura media annua compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terre- zione verifi ca che la partita di olio atto a divenire DOP «Umbria» sia ni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del stata ottenuta da olive di olivicoltori iscritti alla DOP Umbria e molite Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, presso frantoiani iscritti alla DOP Umbria e sia accompagnata dalla do- con alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detriti- cumentazione relativa alla rintracciabilità (documentazione di trasporto ci, sciolti ad alto contenuto di scheletro. ed opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attività di 7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra- confezionamento che mostrino la rintracciabilità della partita di olio. vergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere Tutte le informazioni relative ai soggetti conferitori iscritti alla DOP effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Umbria, ivi compresa la menzione geografi ca, sono riportate dal confe- 8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla pro- zionatore su appositi registri attestanti i fl ussi in carico e scarico scru- duzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine pro- polosamente conservata e trasmessa alla struttura di controllo di cui al tetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Assisi successivo art. 9. Spoleto» non può superare kg. 5.000 per ettaro per gli impianti intensi- vi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 21%. 9. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla pro- duzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine pro- tetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Marta- Caratteristiche di coltivazione ni» non può superare kg. 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%. 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla 10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla pro- produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono es- duzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine pro- sere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte tetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Ame- a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifi che caratteristiche rini» non può superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di resa massima delle olive in olio non può superare il 17%. potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modifi care le caratteristiche delle olive e dell'olio. La difesa fi to- 11. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla sanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità defi nite produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine dai disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Umbria. protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli del 2. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denomina- Trasimeno» non può superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti inten- zione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione ge- sivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%. ografi ca «Colli Assisi Spoleto» sono da considerarsi idonei gli oliveti 12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla compresi nella zona di produzione descritta al punto 1 dell'art. 3 posti produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine nella zona geografi ca caratterizzata da una piovosità media annua pari protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Or- a mm. 981 e una temperatura media annua compresa tra 13,4 ± 6° C, i vietani» non può superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. cui terreni siano derivati dalla disgregazione meccanica di calcari sopra- La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
13. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà esse- mediana dell'amaro: ≥ 3; re riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non mediana del piccante: ≥ 3; superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 82%; Modalità di oleifi cazione polifenoli totali: ≥ 100 ppm. 1. La zona di oleifi cazione dell'olio extravergine di oliva a denomi- 4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva nazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio a denominazione di origine protetta "Umbria" accompagnata dalla men- amministrativo della regione Umbria coincidente con i comuni di cui zione geografi ca «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle seguenti all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleifi cazione di più menzioni geogra- caratteristiche: fi che sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separa- colore: dal verde al giallo dorato; te le produzioni derivanti da ciascuna menzione geografi ca. acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non su- 2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra- periore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; vergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avveni- mediana dei difetti: = 0; re con mezzi meccanici o per brucatura. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 mediana del fruttato: ≥ 3; sono ammessi soltanto i processi meccanici e fi sici atti a garantire l'ot- mediana dell'amaro: ≥ 3; tenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative mediana del piccante: ≥ 3; contenute nel frutto. numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 81%; Caratteristiche al consumo polifenoli totali: ≥ 100 ppm. 1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oli- 5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oli- va a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla va a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografi ca «Colli Assisi Spoleto» deve rispondere alle se- menzione geografi ca «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti guenti caratteristiche: caratteristiche: colore: dal verde al giallo; colore: dal verde al giallo; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non su- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non su- periore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; periore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; mediana dei difetti: = 0; mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 82%; acido oleico: ≤ 82%; polifenoli totali: ≥ 150 ppm. polifenoli totali: ≥ 100 ppm. 2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oli- 6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi va a denominazione di origine protetta "Umbria" accompagnata dal- alla attuale normativa U.E. la menzione geografi ca «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve es- colore: dal verde al giallo; sere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal dispositivo di controllo applicabile alla denominazione d'origine acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non su- protetta di cui all'art. l, approvato dal Ministero delle politiche agricole periore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; alimentari e forestali. mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; Designazione e presentazione K 232: ≤ 2,00; 1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vieta- K 270: ≤ 0,20; ta l'aggiunta di qualsiasi qualifi cazione non espressamente prevista dal acido oleico: ≤ 82%; presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fi ne», polifenoli totali: ≥ 125 ppm. «scelto», «selezionato», «superiore». 3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oli- 2. É consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi pri- va a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dal- vati purché non abbiano signifi cato laudativo o non siano tali da trarre la menzione geografi ca «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti in inganno il consumatore. caratteristiche: 3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione colore: dal verde al giallo; territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda oli- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non su- vicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola periore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte mediana dei difetti: = 0; dell'azienda e se l'oleifi cazione e il confezionamento sono avvenuti mediana del fruttato: ≥ 3; nell'azienda medesima. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Umbria. Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di pro- 5. Ogni menzione geografi ca, autorizzata all'art. 1 del presente duzione della Denominazione di Origine Protetta «Stra- disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non su- chitunt», registrata in sede comunitaria con Regolamento periore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Umbria». (UE) n. 244/2014 del 7 marzo 2014. 6. L'uso di altre indicazioni geografi che riferite a comuni, frazioni, I produttori che intendono porre in commercio la de- tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato nominazione «Strachitunt», possono utilizzare, in sede di in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione presentazione e designazione del prodotto, la suddetta de- della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. nominazione e la menzione «Denominazione di Origine 7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento deve fi gurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorime- tria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter es- (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le con- sere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono dizioni previste dalla normativa vigente in materia. su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichetta- tura previste dalla vigente legislazione. Roma, 18 marzo 2014 8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in Il direttore generale: GATTO 9. É obbligatorio indicare in etichetta l'anno di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. Disciplinare di produzione del formaggio «Strachitunt» Controllo Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente di- sciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conforme- mente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle di- Denominazione verse fasi del processo produttivo della DOP «Umbria» è: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) «Strachitunt» è ri- r.l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi Perugia (Italia) - Tel: +39 075 servata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certifi [email protected] requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 14A02620
Descrizione del prodotto PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014 .
Lo «Strachitunt» è un formaggio a base di latte intero crudo di vacca, a due paste, a stagionatura medio lunga (almeno 75 giorni), che Iscrizione della denominazione «Strachitunt» nel registro
può presentare erborinatura nella pasta. delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
La maturazione del prodotto è inizialmente centripeta ed avvie- geografi che protette.
ne grazie all'intervento della microfl ora di superfi cie. Successivamen- te, generalmente dopo i primi 30 giorni, è favorita dalla foratura che permette lo sviluppo all'interno della pasta della microfl ora presente IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E 2.1 Caratteristiche fi siche Lo "Strachitunt" presenta le seguenti caratteristiche: Forma cilindrica con facce piane e scalzo dritto o leggermente Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento tondo: il diametro è compreso tra 25 e 28 cm e l'altezza dello scalzo Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi varia da 15 a 18 cm; di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Il peso della forma può variare da 4 a 6 Kg; La crosta è rugosa e sottile, di media consistenza, a volte fi orita Considerato che, con Regolamento (UE) n. 244/2014 e presenta un colore giallognolo tendente al grigio con il prolungare della Commissione del 7 marzo 2014, la denominazione della stagionatura; «Strachitunt» riferita alla categoria «Formaggi» è iscritta La pasta è compatta, marmorizzata, più morbida nel sottocrosta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro del- e di colore bianco paglierino: può presentare striature cremose e venatu- le denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indi- re verdi-bluastre accompagnate da fenomeni di proteolisi. cazioni geografi che protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, 2.2 Caratteristiche chimiche microbiologiche : paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; Umidità 50,0 %-51,0 % Lipidi T.q. 26,0%- 28,00 % Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Lipidi su sostanza secca minimo 48,0 % Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana il disciplina- Proteine T.q. !8,0%-22,00 % re di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Strachitunt», affi nché le disposizioni contenute nel pre- Carboidrati T.q. inferiore a 1 detto documento siano accessibili per informazione erga Lo Strachitunt presenta una microfl ora lattica caratterizzata da micrococcacee, enterococchi e lattobacilli mesofi li e termofi li. I batteri omnes sul territorio nazionale. lattici eterofermentanti rivestono grande importanza in quanto con la GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
produzione di gas favoriscono la formazione di "sacche d'aria" nel for- Il latte non deve essere portato a temperature inferiori ai 10°C e maggio, le quali sono indispensabili per lo sviluppo di lieviti e muffe, viene addizionato con caglio bovino. Se prima dell'aggiunta del caglio caratteristiche di questo prodotto e responsabili del tipico sapore. La il latte presenta una temperatura inferiore a quella di coagulazione, vie- produzione di "Strachitunt" non prevede l'impiego di innesti fungini nel ne riscaldato fi no a 36-37°C. È ammessa l'aggiunta di un innesto na- latte, pertanto il grado di erborinatura della pasta è variabile in funzione turale o selezionato proveniente e ottenuto da ceppi autoctoni prodotti alla quantità di muffe naturalmente presenti nel latte e alla loro capacità nell'area indicata all'articolo 3 del presente disciplinare di produzione. di svilupparsi, pertanto è possibile avere un prodotto con un'erborinatu- Il latte viene lasciato coagulare a 33-38°C per 20-30 minuti. ra molto limitata, ma nonostante questo il gusto e il sapore rispettano le tipiche peculiarità del formaggio erborinato. Il coagulo ottenuto nel corso della prima lavorazione viene raccol- to in un fagotto di tela in fi bra naturale o sintetica e posto a sgocciolare 2.3 Caratteristiche organolettiche in un ambiente con umidità dell'80-90% e temperatura superiore a 10°C Lo "Strachitunt" presenta un sapore aromatico ed intenso, variabile per un periodo minimo di 12 ore. da dolce a piccante e può assumere connotazioni più pronunciate con il Il coagulo ottenuto nel corso della seconda lavorazione viene rotto trascorrere della stagionatura. direttamente in caldaia. La rottura si articola in 2 o 3 momenti interval- lati da periodi di sosta, fi no ad ottenere grani grossi come una noce o I due coaguli, ottenuti a distanza di minimo 12 ore, vengono posti a strati alternati in uno stampo Zona di produzione precedentemente foderato con una apposita tela in fi bra naturale o sinteticà. Dopo la sosta di 30-45 minuti si procede ad eliminare la tela La zona di produzione della D.O.P. formaggio "Strachitunt" com- fi ltrante e si esegue il primo rivoltamento della cagliata nello stampo. prende i comuni di Blello, Gerosa, Taleggio, Vedeseta situati in provin- Dopo 24 ore dalla formatura, al momento di rivoltare la forma, cia di Bergamo, ad un'altitudine minima di 700 m. s.l.m., il cui territo- nello stampo vengono posti i marchi con impresso il simbolo STV e la rio, in parte o totalmente, formano la Valtaleggio. data di produzione. Parte della zona di produzione dello "Strachitunt" è oggi ricom- Salatura presa nel perimetro del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e l'intero bacino vallivo della Valtaleggio, fa oggi parte dell'Ecomuseo La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale di sale "Valtaleggio - Citta del Taleggio, dello Strachitunt e delle baite tipiche", secco sulle facce e sullo scalzo e si protrae per massimo 6 giorni in riconosciuto con decreto della Regione Lombardia n. VIII//(/L, 20 lu- funzione della temperatura ambientale e delle dimensioni della forma. Stagionatura La stagionatura del prodotto avviene in locali con temperatura compresa tra i 4°C e i 10°C e deve protrarsi per almeno 75 giorni. Durante tale periodo le forme, eventualmente poste su assi di le- gno, possono essere trattate saltuariamente con acqua e sale. Prova dell'origine Foratura Dopo circa 30 giorni dall'inizio della stagionatura, utilizzando aghi Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata docu- metallici, le forme vengono forate sulle facce e sullo scalzo. mentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, Tale operazione, prima del termine della stagionatura, può essere gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori è garantita la traccia- ripetuta in funzione dell'andamento della maturazione del prodotto. bilità e la rintracciabilità (da valle a monte della fi liera di produzione) Tutte le persone, fi siche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo Legame con l'ambiente piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifi chi delle non conformità, rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, il pro- La Valtaleggio, area di produzione dello Strachaunt, grazie alla dotto non potrà essere commercializzato con la denominazione "Stra- presenza di un clima fresco associato ad una grande disponibilità di acqua, di essenze aromatiche e di ricchi pascoli, presenta un ambiente ideale per la pratica dell'alpeggio, la produzione e la lavorazione del latte destinato alla preparazione di questo formaggio. La Valtaleggio è una delle più estese convalli di destra della Val Brembana. È percorsa dal torrente Enna che, diretto da ovest a est, sfocia nel fi ume Brembo a San Giovanni Bianco. Metodo di ottenimento La Valle ha la forma di due rettangoli di superfi cie diversa ed è 5.1 Materia prima solcata in senso longitudinale dal torrente principale che taglia la valle in due versanti: il versante settentrionale e quello meridionale. Il primo Il latte, di due mungiture e lavorato separatamente, deve provenire è caratterizzato da dolci pendenze, da frequenti ripiani e altipiani, qua da vacche allevate in aziende ubicate nella zona d'origine e appartenere e là franoso in rapporto alle rocce affi oranti ma nel complesso fertile, a vacche di razza Bruna per almeno il 90% del totale. Il latte per la dominato da cime verdi di pascoli che variano dai 1600 ai 2000 m; Il produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione versante meridionale invece si presenta alquanto più aspro, dominato alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fi eno di prato polifi ta in da cime generalmente alternate a dolci pendenze. Fa corona tutt'attorno percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il una linea chiusa di monti che isolano la Valtaleggio dalle valli Brembilla 90% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono e Imagna a sud, dalla Valsassina a ovest, dalla Valtorta-Stabina a nord, provenire dal territorio identifi cato al precedente art.3. Nella razione ali- dal solco medio di Val Brembana a est nel cui fi ume Brembo confl uisce mentare sono previsti inoltre concentrati di cereali (mais, orzo, frumen- il torrente Enna dopo essersi aperto il varco in una strettissima forra. to), leguminose (soia) e sottoprodotti della lavorazione dei medesimi in percentuale inferiore a 35% della sostanza secca, sale pastorizio e Il clima è generalmente fresco e umido: durante l'inverno le pre- complessi minerali e vitaminici quali integratori. cipitazioni sono molto abbondanti e se a questo fattore aggiungiamo un'escursione termica poco accentuata, ne deriva un vero e proprio pa- È vietato l'uso di insilati di mais. radiso per una vasta gamma di specie e varietà botaniche. La parte più È assolutamente vietata la parziale o totale scrematura. bassa della valle presenta clima più temperato, con estesi boschi di lati- foglie ai quali, salendo di quota, si sostituiscono le conifere. Più in alto 5.2 Preparazione ancora incontriamo i pascoli con numerose malghe ed infi ne i ghiaioni Il latte crudo viene trasferito in caldaia d'acciaio; è ammesso l'uti- e le rupi quasi sempre acidofi le tranne alcuni isolati scogli carbonatici lizzo di caldaie in rame. ricchissimi di fl ora alpina.


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Le caratteristiche morfologiche della Valtaleggio hanno determina- In alto, al centro, vengono invece riportate alcune caratteristiche to la nascita di aziende agricole di piccole dimensioni con la produzione del formaggio: territorio di produzione, territorio di provenienza del lat- di formaggi inizialmente per proprio uso e consumo. Aziende che anco- te, tipologia di vacche e loro alimentazione, tipologia del latte e del for- ra oggi praticano l'alpeggio estivo nei pascoli, l'allevamento di bovini maggio, tempo minimo di stagionatura. In carattere più piccolo devono di razza Bruna, alimentati prevalentemente da erba e/o fi eno di prato essere indicati gli ingredienti e le modalità di conservazione. polifi ta provenienti dalla zona d'origine, l'adozione di tecniche ance- È possibile indicare inoltre il nome del produttore. strali tramandate da generazione in generazione, quale l'antica tecnica casearia delle due paste, oltre all'impiego di siero acido come deter- Il simbolo grafi co identifi cante il formaggio D.O.P. "Strachitunt" gente sgrassante per la pulizia della caldaia e degli strumenti di lavoro, è costituito dalle lettere "STV" Il logo "Strachitunt" dovrà essere ab- che pur rispettando la salubrità del prodotto fi nito, sono amichevoli nei binato al simbolo "STV" utilizzando i seguenti colori: pantone 476 = confronti dell'ambiente rafforzandone il legame. quadricromia 85c 85mg 100y Lo Strachìtunt è dunque strettamente legato all'ambiente di pro- pantone 139 = quadricromia 40mg 100y 33k duzione che vede l'allevamento di vacche di razza Bruna, alimentate Il simbolo "STV" potrà essere utilizzato solo nelle varianti prevalentemente con erbe e foraggi della zona, e la trasformazione del proposte. latte crudo direttamente in malga o in aziende presenti sul territorio; nel primo caso non si ha alcun trasporto del latte, nel secondo caso il tra- sporto è molto limitato. Questo permette che si realizzi un legame molto stretto tra qualità chimico-fi sica e microbiologica del latte e qualità del prodotto fi nito. Inoltre la peculiarità di questo formaggio è lo sviluppo più o meno accentuato dell'erborinatura della pasta, in quanto ciò è fortemente in- fl uenzato dai ceppi fungini presenti naturalmente nel latte e negli am- bienti di stagionatura. Controlli Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposi- zioni degli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006. Tale struttura è CSQA 14A02621
certifi cazione Srl - via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)-Tel: + 39 044 5313011, Fax +39 044 5313070, e-mail [email protected]. DECRETO 18 marzo 2014 .
Approvazione delle modifi che allo statuto del Consorzio
di Tutela del Limone di Sorrento IGP.
Etichettatura Il formaggio D.O.P. "Strachitunt" è commercializzato in forma intera e/o porzionata. L'attività di porzionatura e confezionamento del IL DIRETTORE GENERALE formaggio D.O.P. "Strachitunt" è consentita anche in aree esterne alla PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE zona geografi ca. Le aziende porzionatrici e confezionatrici sono tenute a comunicare preventivamente tale attività al Consorzio di Tutela dello Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio Il formaggio D.O.P. "Strachitunt" è immesso al consumo munito del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei di simbolo grafi co rappresentato dall'acronimo "STV" e il numero di prodotti agricoli ed alimentari; riconoscimento dell'impianto di produzione impressi su una faccia della forma nello stampo. Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di- Il marchio utilizzato per imprimere il simbolo grafi co sulle forme sposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti è in materiale plastico alimentare ed ha la forma di un rettangolo pieno dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - leg- con la base di 23 cm e l'altezza di 11,5 cm. ge comunitaria 1999; I lati di tale rettangolo sono arrotondati: nella parte centrale il mar- Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 chio risulta essere alto 16,5 cm e largo 26 cm. All'interno è riportato il n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le simbolo "STV" in rilievo. funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela Le forme intere commercializzate devono inoltre riportare sulla delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me- faccia superiore una velina identifi cativa riportante il logo ed il simbolo grafi co del prodotto. diante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corri- spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen- La velina apposta sulla faccia superiore di ogni forma, in carta ali- mentare, ha forma circolare; è costituita da una fustella esterna nella tari e forestali; quale è riportato il logo "Strachitunt" abbinato al simbolo «STV», posto Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati a raggiera. Devono inoltre essere riportati gli ingredienti e le modalità di nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie conservazione del prodotto. La fustella è di colore marrone: generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni ge- pantone 175 = quadricromia 60mg 87y 78k nerali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consor- La parte interna della fustella deve riportare il nome del prodotto zi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) ed ancora il logo "Strachitunt" abbinato al simbolo "STV". Al centro è e delle indicazioni geografi che protette (IGP) e individua- possibile riportare la linea grafi ca desiderata, ed il logo dell'azienda non potrà essere più grande del logo "Strachitunt". zione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet- L'incarto esterno del formaggio riporta, in ripetizione, il logo "Strachitunt" abbinato al simbolo "STV". te (DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), Al centro di tale incarto è presente un cerchio dal bordo marrone: emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e le indicazioni da riportare nella parte interna del cerchio sono le stesse forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata della parte interna della fustella dell'etichetta. legge n. 526/1999; GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato Considerato che il Consorzio di Tutela del Limone di nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie Sorrento IGP, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua- proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di zione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422; dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazio- DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; ne dello statuto nella nuova versione recante il numero di Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gaz- repertorio 67679 e il numero di raccolta 17138, con atto zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale a fi rma del Notaio Adolfo Cannavale del 21 novembre n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme- 2013, registrato presso la Camera di Commercio Indu- mente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) stria Artigianato e Agricoltura di Stabia il 26 novembre sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 2013 al n. 196917/2013 del 3 dicembre 2013. consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispetto- rato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza; Articolo unico Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gaz- zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale Sono approvate la modifi che del testo dello statuto del n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP numero decreti del 12 aprile 2000; di repertorio 67679 e il numero di raccolta 17138, con Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, atto a fi rma del Notaio Adolfo Cannavale del 21 novem- pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica ita- bre 2013, registrato presso la Camera di Commercio In- liana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recan- dustria Artigianato e Agricoltura di Stabia il 26 novembre te "disposizioni sanzionatorie in applicazione del rego- 2013 al n. 196917/2013 del 3 dicembre 2013. lamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi - indicazioni geografi che e delle denominazioni di origine ciale della Repubblica italiana. dei prodotti agricoli e alimentari"; Roma, 18 marzo 2014 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gaz- zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale Il direttore generale: GATTO - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 14A02622
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gaz- zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000; DECRETO 18 marzo 2014 .
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gaz- Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Ricotta Ro-
zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale mana a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15,
- n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifi ca al citato della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta
Romana».
decreto del 4 maggio 2005; Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca IL DIRETTORE GENERALE delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei del 06 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale prodotti agricoli ed alimentari; della Comunità Europea L. 281 del 7 novembre 2000 con Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di- il quale è stata registrata la indicazione geografi ca protet- sposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti ta «Limone di Sorrento»; dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - leg- Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pub- ge comunitaria 1999; blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003 con il quale n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Limone di funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela Sorrento IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me- funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 di- diante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corri- cembre 1999, n. 526 per la IGP "Limone di Sorrento"; spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen- Visti i decreti del 17 luglio 2006, del 23 ottobre 2009 tari e forestali; e del 26 novembre 2012 con il quale è stato confermato Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati al Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP l'in- nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie carico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni ge- della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone nerali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consor- zi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
e delle indicazioni geografi che protette (IGP) e individua- Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile zione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relati- Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet- ve ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela te (DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e verifi ca della sussistenza del requisito della rappresentati- forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle legge n. 526/1999; politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua- decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti zione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta stato adottato il regolamento concernente la ripartizione in quanto il Ministero ha verifi cato che la partecipazione, dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla ca- DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; tegoria «caseifi ci» nella fi liera «prodotti lattiero-caseari di vario tipo» individuata all'art. 4, lettera l) del medesi- Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gaz- mo decreto e s.m.i., rappresenta almeno i 2/3 della produ- zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale zione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme- signifi cativo di riferimento. Tale verifi ca è stata eseguita mente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio ri- sono state impartite le direttive per la collaborazione dei chiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispetto- controllo Agroqualità S.p.A. e autorizzato a svolgere le rato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale attività di controllo sulla denominazione di origine pro- della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti tetta "Ricotta Romana"; agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza; Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gaz- Considerato che lo statuto approvato da questa ammi- zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale nistrazione è stato sottoposto alla verifi ca di cui all'art. 3, n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica ita- Ritenuto pertanto necessario procedere alla confer- liana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recan- ma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela Ricotta te "disposizioni sanzionatorie in applicazione del rego- Romana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, com- lamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle ma 15, della legge 526/1999, indicazioni geografi che e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari"; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gaz- zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati Articolo unico decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gaz- 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga con il decreto del 20 luglio 2010, al Consorzio di Tutela all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000; Ricotta Romana, con sede in Romana, c/o ARSIAL Via Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gaz- R. Lanciani n. 38, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifi ca al citato DOP "Ricotta Romana"; decreto del 4 maggio 2005; 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può 2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca essere sospeso con provvedimento motivato e revocato delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante di- ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre sposizioni generali relative ai requisiti di rappresentati- vità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine Visto il Regolamento (CE) n. 737 della Commissione protette (DOP) e delle indicazioni geografi che protette del 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale (IGP). della Comunità Europea L 122 del 14 maggio 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine pro- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale tetta "Ricotta Romana"; della Repubblica italiana. Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2010, pubbli- cato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - Roma, 18 marzo 2014 serie generale - n. 176 del 30 luglio 2010, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela Il direttore generale: GATTO Ricotta Romana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 di- cembre 1999, n. 526 per la DOP "Ricotta Romana"; 14A02623
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
MINISTERO
alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli or- DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ganismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, DECRETO 21 febbraio 2014 .
della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che Autorizzazione al rilascio di certifi cazione CE alla società modifi ca la direttiva 95/16/CE (rifusione);
Cnim Srl, in Roma, ad operare in qualità di Organismo no-
tifi cato per la certifi cazione CE, in attuazione della direttiva
Vista l'istanza della società CNIM Srl del 4 dicem- 2006/42/CE, in materia di macchine.
bre 2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certifi cazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, IL DIRETTORE GENERALE comma 3, lettera b) e comma 4, lettera a) (Esame CE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA, Acquisita la delibera del comitato settoriale di Accre- DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ditamento per gli organismi notifi cati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita in data 23 dicembre 2013, prot. DI CONCERTO CON n. 173395, con la quale è rilasciato alla società CNIM S.r.l., l'accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO IL DIRETTORE GENERALE IEC 45011, per talune macchine dell'allegato IV alla di- DELLE RELAZIONE INDUSTRIALE E DEI RAPPORTI DI LAVORO rettiva 2006/42/CE (macchine): modulo B (allegato IX) e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI modulo H (allegato X) ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte- europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone nor- nenza dell'Italia alle comunità europee - legge comuni- me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato taria 1994» e successive modifi cazioni e integrazioni, in per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento eu- procedure fi nalizzate all'autorizzazione degli organismi ropeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un qua- ad effettuare le procedure di certifi cazione e ai successivi dro comune per la commercializzazione dei prodotti e che controlli sono a carico degli organismi istanti; abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle impre- se, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme 1. La società CNIM Srl con sede legale in via Barberi- in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per ni, 68 - 00187 Roma, è autorizzata ad esercitare l'attività la commercializzazione dei prodotti); di certifi cazioni relative alla procedura di esame per la Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del certifi cazione CE del tipo di cui all'allegato IX e X per le Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine; seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pub- direttiva 2006/42/CE: blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana 16. Ponti elevatori per veicoli. S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della diret- tiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni rela- tive all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere atti- vità di accreditamento in conformità al regolamento (CE) 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organi- smo, rilevante ai fi ni dell'autorizzazione o della notifi ca, Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano au- XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, or- torizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza ganismi notifi cati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'im- data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello svilup- presa e l'internazionalizzazione del Ministero dello svi- po economico e il Ministero del lavoro e delle politiche luppo economico. sociali hanno affi dato all'Organismo Nazionale Italiano 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'orga- di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare nismo, rilevante ai fi ni del mantenimento dell'accredi- accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO tamento deve essere tempestivamente comunicata ad IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e Accredia. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni PRESIDENZA
dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
4. L'organismo mette a disposizione della Divisione DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE XIV di cui al comma 1, ai fi ni di controllo dell'attività di certifi cazione, un accesso telematico alla propria banca ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA dati relativa alle certifi cazioni emesse, ritirate, sospese o PROTEZIONE CIVILE 21 marzo 2014 .
negate per la direttiva di cui trattasi. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della regione Siciliana nelle iniziative fi nalizzate
al superamento della situazione di criticità connessa all'ap-
provvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie. (Or-
1. La presente autorizzazione, al pari dell'accredita- dinanza n. 159). mento ha validità fi no al 17 ottobre 2017, ed è notifi cata alla Commissione europea. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2. La notifi ca della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Noti- Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; fi ed and Designated Organisations) ha la stessa validità Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, temporale di cui al comma 1. Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con- vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 conver- e della notifi ca alla Commissione europea e per i succes- tito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; sivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certifi cazione. del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito 2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo eco- che per la prosecuzione degli interventi da parte delle ge- stioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge nomico ed al Ministero del lavoro e delle politiche socia- 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, com- li, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Uffi - mi 4 -ter e 4 -quater della medesima legge n. 225/1992; ciale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del sociali e del Ministro dell'economia e delle fi nanze, di ri- Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, determinazione delle tariffe di cui al decreto del ministero il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del delle Attività produttive in data 27 dicembre 2002, pub- 20 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato, fi no al blicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 84 del 9 aprile 2004, e 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, delle isole Eolie; comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per le sole spese per le procedure connesse al rilascio della il coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 lu- presente autorizzazione e alla notifi ca alla Commissione glio 2002 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3646 del 23 gennaio 2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3885 del 2 luglio 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3926 del 26 febbraio 2011; Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi cia- Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, con- le della Repubblica italiana. Il medesimo è effi cace dalla vertito, con modifi cazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, notifi ca al soggetto che ne è destinatario. n. 11, con il quale è stato disposto che continuano a pro- durre effetti, fi no al 31 dicembre 2013, le disposizioni di Roma, 21 febbraio 2014 cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 è e successive Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, e la normativa tecnica senza soluzioni di continuità, degli interventi fi nalizzati al del Ministero dello sviluppo economico superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; Il direttore generale Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo pe- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con mo- ONELLI difi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative fi nalizzate al superamento della situazione di 14A02664
criticità in atto; GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Viste le note del Commissario delegato ai sensi 5. Al fi ne di consentire l'espletamento delle iniziative dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla presente ordinanza, il dirigente generale del Di- n. 3738/2009 sopra citata del 20 dicembre 2013 e del partimento dell'acqua e dei rifi uti provvede, fi no al com- 10 gennaio 2014, quest'ultima comprendente la relazione pletamento degli interventi di cui al comma 2 e delle pro- conclusiva del 9 gennaio 2014 del medesimo Commis- cedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le sario delegato sulle attività svolte per il superamento del risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, che contesto critico in rassegna; viene allo stesso intestata per ventidue mesi decorrenti Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla del territorio e del mare - Direzione generale tutela del ter- Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana, salvo proro- ritorio e risorse idriche prot. n. 2842 del 28 gennaio 2014; ga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle fi nanze previa relazione che motivi adeguatamente Acquisita l'intesa delle Regione Siciliana con nota la necessità del perdurare della contabilità medesima in prot. n. 2259 del 19 febbraio 2014; relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato Di concerto con il Ministero dell'economia e delle di avanzamento degli interventi. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente generale del Dipartimento dell'ac- qua e dei rifi uti può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente fi nalizzati al superamen- to della situazione di criticità, da realizzare a cura dei 1. La Regione Siciliana è individuata quale ammini- soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie strazione competente al coordinamento delle attività ne- procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi stata- cessarie al superamento della situazione di criticità con- li residui, di cui al secondo periodo del comma 4 -quater nessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e succes- sive modifi cazioni. Tale piano sarà oggetto di un Accordo 2. Per le fi nalità di cui al comma 1, il dirigente genera- di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge le del Dipartimento dell'acqua e dei rifi uti della Regione n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifi che ed inte- Siciliana è individuato quale responsabile delle inizia- grazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del tive fi nalizzate al subentro della medesima regione nel territorio e del mare e la Regione Siciliana. coordinamento degli interventi integralmente fi nanziati 7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già al comma 6, le risorse residue relative al predetto accordo formalmente approvati alla data di adozione della presen- giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilan- te ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro cio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra trenta giorni dal trasferimento della documentazione di amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il dello Stato per la successiva riassegnazione. proseguimento in regime ordinario delle iniziative in cor- 8. Non è consentito l'impiego delle risorse fi nanziarie so fi nalizzate al superamento del contesto critico in ras- di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi segna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento da quelli contenuti nell'Accordo di programma approvato delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fi ni dal Dipartimento della protezione civile. del defi nitivo trasferimento dei medesimi ai soggetti ordi- 9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente nariamente competenti. articolo, le eventuali somme residue presenti sulla pre- 3. Per i fi ni di cui al comma 2, la struttura commissariale detta contabilità speciale sono versate alla Presidenza istituita ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero Consiglio dei ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 provvede n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione ordinanza nella Gazzetta Uffi ciale , a trasferire al dirigente civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifi uti della Re- provenienza, che vengono versate al bilancio delle ammi- gione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e nistrazioni di provenienza. contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare 10. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e al Dipartimento della protezione civile eventuali aggiorna- dei rifi uti della Regione Siciliana, a seguito della chiusura menti della relazione conclusiva del 9 gennaio 2014 sulle della contabilità speciale provvede, altresì, ad inviare al attività svolte dal Commissario delegato pro-tempore per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del superamento del contesto critico in rassegna. mare ed al Dipartimento della protezione civile una rela- 4. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e zione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per dei rifi uti della Regione Siciliana, che opera a titolo gratu- il superamento del contesto critico in rassegna. ito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui può avvalersi delle strutture organizzative della Regione all'art. 5, comma 5 -bis , della legge n. 225 del 1992. Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territo- La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta riali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e Uffi ciale della Repubblica italiana. periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di ap- posita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponi- Roma, 21 marzo 2014 bili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna ammini- Il Capo del dipartimento: GABRIELLI strazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 14A02646
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Vista la determinazione FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014 pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica DETERMINA 10 marzo 2014 .
italiana n. 28 del 4 febbraio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secon- Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso uma-
do la procedura Nazionale del medicinale CHINOCID no «Chinocid» in seguito alla determinazione di rinnovo con conseguente modifi ca stampati;
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo
procedura nazionale, con conseguente modifi ca stampati.
Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare (Determina FV n. 74/2014). A.I.C. Bioakos Farma Laboratori S.r.l. con sede legale e domicilio fi scale in Via A. Giacomini, 4 - Firenze, nella IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scor- FARMACOVIGILANZA te del 5 febbraio 2014; Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio alla normativa vigente; 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Medicinale: CHINOCID. Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini- stro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e fi nanze, come modifi cato con A.I.C. n. 037293 014 - 250 mg compresse rivestite decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute con fi lm 10 compresse; di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazio- A.I.C. n. 037293 026 - 500 mg compresse rivestite ne e la semplifi cazione e dell'economia e delle fi nanze, con fi lm 6 compresse; recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del A.I.C. n. 037293 038 - 750 mg compresse rivestite comma 13 dell'art. 48 sopra citato; con fi lm 12 compresse. Visto il Regolamento di organizzazione, di ammini- Titolare A.I.C.: Bioakos Farma Laboratori S.r.l. strazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Procedura: Nazionale. italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale Le modifi che all'etichettatura di cui alla determinazio- della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del ne FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014 devono essere appor- 31 ottobre 2009; tate alla prima ristampa successiva alla data di entrata in Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- vigore della suddetta determinazione. cante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; I lotti delle confezioni del medicinale Chinocid già pro- dotti, presenti nel magazzino dell'offi cina di produzione Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo- ma non ancora immessi nel ciclo distributivo, potranno sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori- essere dispensati al pubblico fi no alla data di scadenza re lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e indicata in etichetta a condizione che il foglio illustrativo rechi le modifi che di cui all'art. 2 della determinazione Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re- FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014 pubblicata nella Gazzet- cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi- ta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio ve direttive di modifi ca) relativa ad un codice comunita- rio concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- La presente determinazione sarà pubblicata nella Gaz- bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al zetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà notifi cata Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- commercio del medicinale. le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Roma, 10 marzo 2014 Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pim- Il dirigente: PIMPINELLA pinella la direzione dell'Uffi cio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 14A02628
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DETERMINA 12 marzo 2014 .
Vista la determinazione FV n. 231/2013 del 3 settem- bre 2013 pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repub- Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso uma-
no «Mesavancol» in seguito alla determinazione di rinnovo blica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, concernente
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commer-
procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modi-
cio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento NL/ fi ca stampati. (Determina FV n. 75/2014).
H/0733/001/R/001 del medicinale MESAVANCOL con conseguente modifi ca stampati; IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare FARMACOVIGILANZA A.I.C. Giuliani S.p.A., con sede legale e domicilio fi scale in Via Palagi, 2 - 20129 Milano nella richiesta di proroga Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del 7 marzo 2014; Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, alla normativa vigente; n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini- stro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e fi nanze, come modifi cato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute I lotti delle confezioni del medicinale: di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazio- Medicinale: MESAVANCOL. ne e la semplifi cazione e dell'economia e delle fi nanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del A.I.C. n. 037734 011 «1200 mg compresse ga- comma 13 dell'art. 48 sopra citato; stroresistenti a rilascio prolungato» 60 compresse in bli- Visto il Regolamento di organizzazione, di ammini- strazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale A.I.C. n. 037734 023 «1200 mg compresse della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del gastroresistenti a rilascio prolungato» 120 compresse in 31 ottobre 2009; blister PA/AL/PVC. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.A. cante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle Procedura: Mutuo Riconoscimento. dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Codice Procedura Europea: NL/H/0733/001/R/001, Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo- sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori- possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire re lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e dalla data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla de-privato»; terminazione di rinnovo FV n. 231/2013 del 3 settembre Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- 2013 pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubbli- bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al ca italiana n. 228 del 28 settembre 2013, senza ulteriore Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera-le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; La presente determinazione sarà pubblicata nella Gaz- Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio zetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà notifi cata 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pim- alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in pinella la direzione dell'Uffi cio di Farmacovigilanza, a commercio del medicinale. partire dal 1° giugno 2013; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re- Roma, 12 marzo 2014 cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-ve direttive di modifi ca) relativa ad un codice comunita- Il dirigente: PIMPINELLA rio concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38; 14A02627
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DETERMINA 14 marzo 2014 .
Direttiva 2001/83/CE e successive modifi cazioni, relati- Classifi cazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge va ad un codice comunitario concernente i medicinali per
8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Le-
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; vetiracetam Hospira», approvato con procedura centraliz-
zata.
(Determina n. 263/2014).
Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui IL DIRETTORE GENERALE medicinali per terapie avanzate, recante modifi ca della di-rettiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio Vista la Gazzetta Uffi ciale dell'Unione europea del Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 28 febbraio 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'im- che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; missione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 31 gennaio 2014; modifi cazioni con particolare riferimento all'art. 8, com-ma 10, lettera c) ; Visto il parere sul regime di classifi cazione ai fi ni della Visto il decreto del Ministro della salute di concerto fornitura espresso, su proposta dell'Uffi cio Assessment con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e Europeo, dalla Commissione tecnico scientifi co (CTS) di fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor- AIFA in data 12 febbraio 2014; me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, delle fi nanze del 29 marzo 2012; generici/equivalenti/biosimilari di nuova autorizzazione, Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre corredate di numero di A.I.C. e classifi cazione ai fi ni del- 2011, registrato all'Uffi cio centrale del bilancio al registro la fornitura: LEVETIRACETAM HOSPIRA, descritte in «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia provvedimento, sono collocate in apposita sezione della italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 16 novembre 2011; 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai far- Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con- maci non ancora valutati ai fi ni della rimborsabilità, nelle vertito, con modifi cazioni dalla legge 8 novembre 2012, more della presentazione da parte della azienda interes-n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sata di una eventuale domanda di diversa classifi cazione. sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commer- cializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce ed effi cace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza Uffi cio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce al pubblico e la data di inizio della commercializzazione l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui pro- La presente delibera entra in vigore il giorno successi- dotti medicinali per uso pediatrico, recante modifi ca del vo alla sua pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale . Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Roma, 14 marzo 2014 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- blicato nella Gazzetta Uffi ciale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Il direttore generale: PANI GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
100 MG/ML Ͳ CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE Ͳ USO ENDOVENOSO Ͳ FLACONCINO (VETRO)5MLͲ25FLACONCINI. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio
Rapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale
conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento dell'Unione (elenco EURD) di cui aͲ
ll'articolo107c,quater,par7,dellaDirettiva2001/83/CEepubblicatosulsitowebdeimedicinalieuropei.
14A02629
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DETERMINA 17 marzo 2014 .
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alkeran»
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale , Serie Generale (melfalan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 301/2014).
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio commercio del medicinale ALKERAN (melfalan); Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, del medicinale ALKERAN (melfalan); che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico Visto il decreto del Ministro della salute di concerto scientifi ca del 6 novembre 2013; con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor- 31 gennaio 2014; me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su pro- sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- posta del Direttore Generale; stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e delle fi nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novem- Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Il medicinale ALKERAN (melfalan) nelle confezioni Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- sotto indicate è classifi cato come segue: vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- le dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; «50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniet- tabile» 1 fl aconcino polvere + 1 fl aconcino solvente da Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 10 ml - A.I.C. n. 021250028 (in base 10) 0N8HZD (in «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare base 32). riferimento all'art. 8; Classe di rimborsabilità: H. Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 149,87. pubblica», che individua i margini della distribuzione per Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 247,35. aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i Classifi cazione ai fi ni della fornitura prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale ALKERAN (melfalan) è la seguente: medicinale soggetto Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR). blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- Disposizioni fi nali li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- 2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- vembre 2004 e successive modifi cazioni; Roma, 17 marzo 2014 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub- Il direttore generale: PANI blicata nella Gazzetta Uffi ciale , Serie Generale n. 156 del 14A02612
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
DETERMINA 17 marzo 2014 .
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alkeran»
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale , Serie Generale (melfalan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 303/2014).
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio commercio del medicinale ALKERAN (melfalan); Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , del medicinale ALKERAN (melfalan); che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico Visto il decreto del Ministro della salute di concerto scientifi ca del 6 novembre 2013; con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor- 31 gennaio 2014; me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su pro- stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica posta del Direttore Generale; amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e delle fi nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novem- Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- Il medicinale ALKERAN (melfalan) nelle confezioni vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- sotto indicate è classifi cato come segue: le dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; «2 mg compresse rivestite con fi lm» 25 compresse - Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente A.I.C. n. 021250030 (in base 10) 0N8HZG (in base 32). «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Classe di rimborsabilità: A. Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 57,62. n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 95,10. pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, Classifi cazione ai fi ni della fornitura n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale ALKERAN (melfalan) è la seguente: medicinale soggetto Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR). blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- Disposizioni fi nali li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- 2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- Roma, 17 marzo 2014 vembre 2004 e successive modifi cazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub- Il direttore generale: PANI blicata nella Gazzetta Uffi ciale , Serie Generale n. 156 del 14A02613
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DETERMINA 17 marzo 2014 .
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Puri-
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - nethol» (mercaptopurina), ai sensi dell'articolo 8, com-
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
n. 307/2014).
convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma IL DIRETTORE GENERALE Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in com- Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio mercio del medicinale PURINETHOL (mercaptopurina); Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, del medicinale PURINETHOL (mercaptopurina); che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifi ca del 6 novembre 2013; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor- 31 gennaio 2014; me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su pro- sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- posta del Direttore Generale; stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e delle fi nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Il medicinale PURINETHOL (mercaptopurina) nelle Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- confezioni sotto indicate è classifi cato come segue: vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a «50 mg compresse» 25 compresse; decorrere dal 16 novembre 2011; A.I.C. n. 010344012 (in base 10) 09VPLD (in base Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 32); «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare Classe di rimborsabilità: «A»; riferimento all'art. 8; Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 57,62; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 95,10. pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, Classifi cazione ai fi ni della fornitura n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale PURINETHOL (mercaptopurina) è la seguente: Medici- nale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- per volta (RNR). blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- Disposizioni fi nali li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- 2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- vembre 2004 e successive modifi cazioni; Roma, 17 marzo 2014 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubbli- Il direttore generale: PANI cata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 156 del 14A02614
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
DETERMINA 17 marzo 2014 .
58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'impo-sta sul valore aggiunto; Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Ga-
bapentin Ipca» (gabapentin), ai sensi dell'articolo 8, com-
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA n. 295/2014).
2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- IL DIRETTORE GENERALE vembre 2004 e successive modifi cazioni; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubbli- cata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per Visto il decreto del Ministro della salute di concerto il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e convenzionata»; fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Visto il decreto con il quale la società IPCA, Produ- italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 tos Farmaceuticos, Unipessoal LDA è stata autorizzata sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- all'immissione in commercio del medicinale GABA- stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica PENTIN IPCA (gabapentin); amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e Vista la domanda con la quale la ditta IPCA, Produ- delle fi nanze del 29 marzo 2012; tos Farmaceuticos, Unipessoal LDA ha chiesto la riclas- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; sifi cazione delle confezioni con n. A.I.C. 042808028, 042808079 e 042808117; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il parere della Commissione Tecnico-Scientifi ca Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- nella seduta del 2 dicembre 2013; bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su pro- vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- posta del Direttore Generale; le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per Il medicinale GABAPENTIN IPCA (gabapentin) nelle aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; confezioni sotto indicate è classifi cato come segue: Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i «100 mg capsula» 50 capsule in blister PVDC/PVC/AL; prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di A.I.C. n. 042808028 (in base 10) 18UDQW (in base Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- Classe di rimborsabilità: A (nota 4); blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,55; n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,65. relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; «300 mg capsula» 50 capsule in blister PVDC/PVC/AL; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito A.I.C. n. 042808079 (in base 10) 18UDSH (in base 32); nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 Classe di rimborsabilità: A (nota 4); comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spet-tanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,64; comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,95. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- «400 mg capsula» 30 capsule in blister PVDC/PVC/AL; vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- A.I.C. n. 042808117 (in base 10) 18UDTP (in base 32); le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Classe di rimborsabilità: A (nota 4); Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,09; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,29. «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, Classifi cazione ai fi ni della fornitura n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; GABAPENTIN IPCA (gabapentin) è la seguente: Medi- cinale soggetto a prescrizione medica (RR). Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di Disposizioni fi nali Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- Roma, 17 marzo 2014 li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Il direttore generale: PANI Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 14A02615
2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- vembre 2004 e successive modifi cazioni; DETERMINA 17 marzo 2014 .
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubbli- Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Stribild» cata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 156 del
(elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil), 7 luglio 2006;
ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 294/2014).
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - IL DIRETTORE GENERALE n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio convenzionata»; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, Visto il decreto con il quale la società Gilead Sciences n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, International Limited è stata autorizzata all'immissione che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; in commercio del medicinale STRIBILD (elvitegravir/ Visto il decreto del Ministro della salute di concerto cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil); con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e Vista la domanda con la quale la ditta Gilead Sciences fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor- International Limited ha chiesto la riclassifi cazione delle me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia confezioni con numeri di A.I.C. 042815011, 042815023; italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica - Scientifi ca nella seduta del 14 gennaio 2014; amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e delle fi nanze del 29 marzo 2012; Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; seduta del 30 gennaio 2014; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su pro- bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al posta del Direttore Generale; GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
DETERMINA 17 marzo 2014 .
Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Teglu-
tik» (riluzolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 296/2014).
Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità Il medicinale STRIBILD (elvitegravir/cobicistat /em- IL DIRETTORE GENERALE tricitabina/tenofovir disoproxil) nelle confezioni sotto in- dicate è classifi cato come segue: Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg - compressa rivesti- n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , ta con fi lm - uso orale - fl acone (HDPE) - 30 compresse; che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; A.I.C. n. 042815011/E (in base 10) 18UMK3 (in Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e Classe di rimborsabilità: «H»; fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor- Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1059,50; me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1748,60. Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg - compressa ri- amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e vestita con fi lm - uso orale - fl acone (HDPE) - 3 x 30 delle fi nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; A.I.C. n. 042815023/E (in base 10) 18UMKH (in Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novem- Classe di rimborsabilità: «H»; bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3178,50; Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 no- Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5245,80. vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo le dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a ex factory come da condizioni negoziali. decorrere dal 16 novembre 2011; Validità del contratto: 24 mesi. Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, Classifi cazione ai fi ni della fornitura n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; vir disoproxil) è la seguente: Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, Medicinale soggetto a prescrizione medica limitati- n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro- va, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su dotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di auto- prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) rizzazioni ; - infettivologo. Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifi ca) Disposizioni fi nali relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- Roma, 17 marzo 2014 mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- vembre 2004 e successive modifi cazioni; Il direttore generale: PANI Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub- blicata nella Gazzetta Uffi ciale , Serie Generale n. 156 del 14A02616
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale , Serie Generale Stampati n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non Le confezioni del medicinale devono essere poste in convenzionata»; commercio con gli stampati, così come precedentemen- Visto l'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 set- te autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifi che necessarie per l'adeguamento alla presente tembre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla determinazione. Legge 8 novembre 2012, n. 189; In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto le- Vista la determinazione AIFA n. 2141 dell'11 dicem- gislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrati- bre 2013, relativa all'autorizzazione all'immissione in vo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, commercio del medicinale TEGLUTIK (riluzolo), il cui limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , Serie di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. Generale n. 8, Supplemento Ordinario n. 3, dell'11 gen- che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in Vista la domanda con la quale la ditta Italfarmaco S.p.a. lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inos- ha chiesto la riclassifi cazione della confezione con A.I.C. servanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - suddetto decreto legislativo. Scientifi ca nella seduta del 6 novembre 2013; Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella Disposizioni fi nali seduta del 30 gennaio 2014; La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su pro- della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- posta del Direttore Generale; tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 17 marzo 2014 Il direttore generale: PANI 14A02617
Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità Il medicinale TEGLUTIK (riluzolo) nelle confezioni DETERMINA 17 marzo 2014 .
sotto indicate è classifi cato come segue: Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Vepacel»
(infl uenza, inattivato, virus intero) ai sensi dell'articolo 8,
Confezione: «5 mg/ml sospensione orale» 1 fl acone comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
vetro da 300 ml con siringa dosatrice da 10 ml - A.I.C. n. 290/2014). n. 042018010 (in base 10) 18296U (in base 32) Classe di rimborsabilità: A. IL DIRETTORE GENERALE Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 80,89. Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 133,50. Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ex factory come da condizioni negoziali. che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor- Classifi cazione ai fi ni della fornitura me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- Teglutik (riluzolo) è la seguente: medicinale soggetto a stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL) - delle fi nanze del 29 marzo 2012; internista, neurologo. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- Il medicinale VEPACEL (infl uenza, inattivato, virus inte- le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a ro) nelle confezioni sotto indicate è classifi cato come segue: decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 7,5 microgrammi/0,5 ml - sospensione iniettabile - «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare uso intramuscolare - fl aconcino (vetro) - 5 ml - 20 fl acon- riferimento all'art. 8; A.I.C. n. 042580011/E (in base 10) 18MG1C (in Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, base 32); n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza Classe di rimborsabilità: «C». pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Sospensione iniettabile - uso intramuscolare - una Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, siringa monodose preriempita (vetro) senza ago - 0,5 ml n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i - 1 siringa; prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di A.I.C. n. 042580023/E (in base 10) 18MG1R (in Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- Classe di rimborsabilità: «C». blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) Classifi cazione ai fi ni della fornitura relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicina- le VEPACEL (infl uenza, inattivato, virus intero) è la se- Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; guente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- Disposizioni fi nali mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- vembre 2004 e successive modifi cazioni; La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubbli- della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- cata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 156 del tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 17 marzo 2014 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 Il direttore generale: PANI pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per 14A02625
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Vista la determinazione AIFA 14 marzo 2013, n. 292, DETERMINA 17 marzo 2014 .
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica ita- Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Etinile-
liana - serie generale - n. 74 del 28 marzo 2013, con cui stradiolo e Drospirenone Mylan» (etinilestradiolo e drospi-
la società Baxter Innovations GMBH è stata autorizzata renone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 di-
all'immissione in commercio del medicinale VEPACEL cembre 1993, n. 537. (Determina n. 292/2014).
(infl uenza, inattivato, virus intero); IL DIRETTORE GENERALE Vista la domanda con la quale la società Baxter Inno- vations GMBH ha chiesto la riclassifi cazione delle confe- Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio zioni con numeri di A.I.C. 042580011 e 042580023; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, Scientifi ca nella seduta del 13-15 gennaio 2014; che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto sione in commercio del medicinale ETINILESTRADIO- con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e LO E DROSPIRENONE MYLAN (etinilestradiolo e fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor- me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.P.A. ha italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 chiesto la riclassifi cazione delle confezioni con n. A.I.C. sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini- 042130017 e 042130017; stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e dell'economia e Visto il parere della Commissione consultiva tecnico delle fi nanze del 29 marzo 2012; scientifi ca del 13-15 gennaio 2014; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novem- bre 2011, registrato dall'Uffi cio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera- le dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a Il medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRE- decorrere dal 16 novembre 2011; NONE MYLAN (etinilestradiolo e drospirenone) nelle Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente confezioni sotto indicate è classifi cato come segue: «Interventi correttivi di fi nanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con fi lm» 1X21 n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della fi nanza compresse in blister PVC/PVDC/AL; pubblica», che individua i margini della distribuzione per A.I.C. n. 042130017 (in base 10) 185QM1 (in base aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, Classe di rimborsabilità: «C». n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con fi lm» 1X21 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- compresse in blister PVC/PVDC/AL; blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana A.I.C. n. 042130068 (in base 10) 185QNN (in base n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della 32); Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) Classe di rimborsabilità: «C». relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA Classifi cazione ai fi ni della fornitura 2004 (Revisione delle note CUF) », pubblicata nel supple- mento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 no- La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale vembre 2004 e successive modifi cazioni; ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: Medicina- Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubbli- le soggetto a prescrizione medica (RR). cata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 156 del Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - Disposizioni fi nali n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- convenzionata»; cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti- Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settem- tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. bre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla leg- ge 8 novembre 2012, n. 189; Roma, 17 marzo 2014 Vista la determinazione AIFA 30 ottobre 2013, n. 1843, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica ita- Il direttore generale: PANI liana - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2013, con cui la società Mylan S.P.A. è stata autorizzata all'immis- 14A02626
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
2) Variazione IA (A.1): Modifi che del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
3) Variazione IA (B.II.b.2.c.2): Modifi ca delle modalità di libe- secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medici-
razione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto fi nito. nale per uso umano «Propofol B. Braun», con conseguen-
Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo te modifi ca stampati.
dei lotti/le prove. Si autorizzano le modifi che di seguito descritte: Estratto determinazione FV n. 76/2014 del 12 marzo 2014 1) il periodo di validità dopo prima apertura del confezionamen- to primario per il medicinale in oggetto è esteso a 28 giorni; Medicinale: PROPOFOL B. BRAUN. 2) modifi ca del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizza- Confezioni: 035911 080 «5 mg/ml emulsione iniettabile o per infu- zione all'immissione in commercio: sione» 5 fi ale di vetro da 20 ml. da: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia; Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG. a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in via San Zeno 99/A - Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0185/003/R/001, con sca- denza il 5 giugno 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizza-zione all'immissione in commercio previa modifi ca del riassunto delle 3) Sostituzione del sito adibito al controllo e al rilascio dei lotti: caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed da: IZO S.p.A. - Via Bianchi 9 - 25124 Brescia; a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina- a: IZO Srl a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo zione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano ancora presenti. Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Gli stampati vanno aggiornati con le modifi che indicate. riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrati-vo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifi che ed integrazioni il foglio Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi- all'impresa interessata. tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso 14A02579
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi- del medicinale per uso veterinario «Micotil 300» soluzio-
zioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. ne iniettabile.
Le confezioni già prodotte che non rechino le modifi che indica- te dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico Provvedimento n. 199 del 6 marzo 2014 fi no alla data di scadenza indicata in etichetta. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a Medicinale veterinario «MICOTIL 300» soluzione iniettabile. quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell'autorizzazione all'im- fl acone da 50 ml - A.I.C. n. 101150011; missione in commercio del medicinale. fl acone da 25 ml - A.I.C. n. 101150023; 14A02630
fl acone da 100 ml - A.I.C. n. 101150035; fl acone da 250 ml - A.I.C. n. 101150047. Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede in via Gramsci, 731- 733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) cod. fi sc. 004226150488. MINISTERO DELLA SALUTE
Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: C.I.1 a Modifi ca del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Modifi ca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
foglio illustrativo secondo una procedura conferme agli articoli n. 30 del medicinale per uso veterinario «Totabi»
e 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli n. 34 e 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio): il medicinale rientra nel campo d'ap- Estratto del provvedimento n. 206 del 6 marzo 2014. plicazione defi nito per il ricorso. Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'eli- Medicinale veterinario «TOTABI». minazione della seguente specie di destinazione: conigli. Confezioni: A.I.C. 104488. Le specie ora autorizzate sono le seguenti: bovini e ovini. Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate per le specie di destina- Brescia cod. fi sc. 00291440170. zione rimaste sono le seguenti: 1) Variazione IB (B.II.f.1.b.2): Modifi ca della durata di conser- vazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto fi nito. Estensione Trattamento della sindrome respiratoria bovina associata a Mann- della durata di conservazione del prodotto fi nito. Dopo la prima apertura heimia haemolytica, Pasteurella multocida. sulla base di dati in tempo reale; Trattamento della necrobacillosi interdigitale. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da Man- per uso veterinario «Equipulmin» 25 microgrammi/ml.
nheimia haemolytica e Pasteurella multocida. Trattamento della pododermatite interdigitale negli ovini causata Estratto decreto n. 29 del 6 marzo 2014 da Dichelobacter nodosus e Fusobacterium necrophorum. Trattamento della mastite acuta ovina causata da Staphylococcus Procedura decentrata n. UK/V/0424/001/DC. aureus e Mycoplasma agalactiae.» Medicinale veterinario «EQUIPULMIN» 25 microgrammi/ml sci- Vengono, altresì, autorizzate le modifi che ai seguenti punti del roppo per cavalli. RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi, che vengono Titolare A.I.C.: Reveta Handel Und Forschung GmbH con sede in così autorizzati: Ostelandring 13, 31303 Burgdorf (Germania). punto 4.9 Posologia e via di somministrazione. Produttore responsabile rilascio lotti: la società CP-Pharma nello stabilimento sito in Ostlandring 13, 31303 Burgdorf (Germania). «Solo per iniezione sottocutanea. Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Somministrare 10 mg di tilmicosina per kg di peso corporeo (corrispondente a 1 ml di Micotil® 300 per 30 kg di peso corporeo). scatola con 1 fl acone - A.I.C. n. 104477017. Metodo di somministrazione: estrarre la dose necessaria dal ogni ml contiene: fl acone e rimuovere la siringa dall'ago, lasciando l'ago nel fl acone. Principio attivo: Nell'eventualità in cui si debba trattare un gruppo di animali, lasciare Clenbuterolo cloridrato - 25 microgrammi (corrispondente l'ago nel fl acone come ago di prelievo per le dosi successive. Immobi- a 22 microgrammi di clenbuterolo). lizzare l'animale e inserire un ago separato nel tessuto sottocutaneo del Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita sito di iniezione, preferibilmente in una plica cutanea sopra la gabbia agli atti. toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla Specie di destinazione: Cavalli. base della plica cutanea. Non iniettare più di 20 ml per ciascun sito di iniezione. Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle malattie respiratorie nei cavalli laddove si ri- tenga che l'ostruzione delle vie aeree dovuta a broncospasmo e/o accu- Metodo di somministrazione: mulo di muco sia un fattore concorrente, e sia auspicabile migliorare la Pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare il so- clearance mucociliare. Da usare da solo o come terapia adiuvante. vradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole favorisce un do- Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confeziona- saggio accurato. to per la vendita: 2 anni. Estrarre la dose necessaria dal fl acone e rimuovere la siringa Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento pri- dall'ago, lasciando l'ago nel fl acone. Immobilizzare l'animale e inserire un ago separato nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione, preferi-bilmente in una plica cutanea sopra la gabbia toracica e dietro la spalla. Tempi di attesa: Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non Carne e visceri: 28 giorni. iniettare più di 2 ml per ciascun sito di iniezione. Uso non autorizzato in animali in lattazione che producono latte Se non si osserva alcun miglioramento entro 48 ore, la diagnosi per il consumo umano. deve essere riconfermata. Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricet- Evitare l'introduzione di elementi contaminanti nel fl acone du- ta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. rante l'uso. Il fl acone deve essere ispezionato visivamente per evitare Decorrenza di effi cacia del decreto: effi cacia immediata. la presenza di particolati e/o aspetto fi sico anomalo. Nell'eventualità si osservassero, gettare il fl acone.» 14A02581
punto 4.11 Tempo(i) di attesa. Carne e visceri: 70 giorni. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Latte: 36 giorni. ALIMENTARI E FORESTALI
Se il prodotto viene somministrato a bovine in asciutta o a bo- vine da latte gravide (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve Domanda di registrazione della denominazione «UP-
essere utilizzato per il consumo umano fi no a 36 giorni dopo il parto. Carne e visceri: 42 giorni. Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Uffi cia- Latte: 18 giorni. le dell'Unione europea – serie C n. 79 del 18 marzo 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gra- del Parlamento europeo e del consiglio sui regimi di qualità dei prodotti vidanza (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve essere utiliz- agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione zato per il consumo umano fi no a 18 giorni dopo il parto. di Origine Protetta, presentata dalla Svezia ai sensi dell'art. 49 del Reg. I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria» - «Upplandskubb». Decorrenza di effi cacia del provvedimento: dal giorno della sua Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci- pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competiti- 14A02580
ve della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione gene- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
rale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali Caratteristiche del prodotto osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del pre- La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", desi- detto regolamento comunitario. gna esclusivamente l'olio ottenuto dalle seguenti varietà di olivo pre-senti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio, Car- 14A02618
pellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà Proposta di modifi ca del disciplinare di produzione della presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
denominazione di origine protetta «Colline Salernitane».
Nei nuovi impianti, che possono essere solo di tipo specializzato, devono essere presenti le varietà di cui al primo comma e l'introduzione Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ri- di nuove varietà è autorizzata, dalla Regione Campania sentito il Con- cevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento LIE n.1 sorzio di Tutela a condizione che le medesime non alterino le peculiari 151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre caratteristiche del prodotto. 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta ottenere la modifi ca del disciplinare di produzione della denominazio- "Colline Salernitane", all'atto dell'immissione al consumo, deve ri- ne di origine protetta «Colline Salernitane» registrata con regolamento spondere alle seguenti caratteristiche: (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997. colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso; Considerato che la modifi ca è stata presentata Consorzio di Tute- odore: di fruttato medio alto; la DOP Colline Salernitane, con sede via Belvedere, 10 - Battipaglia - 84091 Novara e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato sapore: fruttato con media debole sensazione di amaro e leggero a presentare l'istanza di modifi ca del disciplinare di produzione ai sensi sentore di piccante; dell'art. 14 della legge n. 526/99. acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non ec- cedente grammi 0,50 per 100 grammi di olio. Ritenuto che le modifi che apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografi co. numero perossidi < = l4Meq 02/Kg. Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 K232 < = 2,20 prevede la possibilità da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di acido linoleico < = 10,00 chiedere la modifi ca al disciplinari di produzione della denominazioni polifenoli totali = > 100 Altri parametri chimico-fi sici non espressamente citati devono es- Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito sere co vigente normativa U.E. il parere della Regioni Campania circa la richiesta di modifi ca, ritiene di Per assicurare tali parametri, all'atto del controllo di conformità dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della l'acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non deve ec- D.O.P. Salernitane " cosi come modifi cato. cedere grammi 0,50 per 100 grammi di olio e il numero di perossidi non Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla deve essere superiore a 12 Meq 02/Kg presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competi- tive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione genera-le per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data Zona di produzione di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di op- Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine portuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmis- della denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", devono sione della suddetta proposta di modifi ca alla Commissione Europea. essere prodotte, nel territorio della provincia di Salerno, idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende il terri-torio amministrativo dei seguenti comuni: Acerno, Albanella, Altavilla, Amalfi , Aquara, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguar- do, Bracigliano, Buccino, Caggiano, Calvanico, Campagna, Castelci-vita, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Castiglione dei Geno-vesi, Cava de' Tirreni, Cetara, Coniano, Conca dei Marini, Controne, Disciplinare di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Felitto, Fisciano, Furore, Giffoni a Denominazione di Origine Protetta "COLLINE SALERNITANE" Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laurino, Laviano, Maiori, Mercato S. Severino, Minori, Montecorvino Rovella e Pugliano, Monte S. Giaco-mo, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Positano, Postiglione, Pra-iano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccapiemonte, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitelle, S. Ci- Denominazione priano Picentino, S. Gregorio Magno, S. Mango Piemonte, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Arsenio, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", è ri- Sarno, Sassano, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Tra- servata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla monti, Valle dell'Angelo, Valva, Vietri sul Mare. Sono, altresì, compresi normativa nazionale e comunitaria vigente ed ai requisiti stabiliti nel per parte del loro territorio, i seguenti comuni: Battipaglia, Capaccio, presente disciplinare di produzione. Eboli, Pontecagnano, Bellizzi. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 77
I confi ni dell'area di produzione della DOP Colline Salernitane sono È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione individuati in cartografi a da una linea che, partendo dal confi ne settentrio- di origine protetta "Colline Salernitane" con metodo biologico. nale della provincia di Salerno, presso il confi ne comunale di Positano, segue tutta la costa sul mare Tirreno fi no ad incrociare il confi ne nord- Oleifi cazione ovest del comune di Pontecagnano Faiano che percorre fi no ad incrociare la S.S. 18; segue questa, in direzione sud, fi no a Battipaglia; prosegue Le operazioni di oleifi cazione e di confezionamento dell'olio devo- per la S.S. 19, fi no ad incrociare, in agro di Eboli, la S.P. (Corneto), che no essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale dei comuni indicati percorre completamente fi no al bivio di Santa Cecilia, ove si ricongiun- nel precedente art. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto i ge con la S.S. 18 che segue fi no al confi ne settentrionale del comune di processi meccanici e fi sici in grado di produrre oli che conservino il più Agropoli; segue, nell'ordine, i confi ni meridionali dei comuni di Capac- fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le cio, Roccadaspide, Felitto, Laurino, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta. S. Giacomo, Sassano, Padula; risale il confi ne provinciale di Salerno, fi no ad incrociare il confi ne comunale di Acerno, che segue prima in direzione sud-ovest, poi in direzione nord, fi no a ricongiungersi con il confi ne pro-vinciale che percorre fi no al confi ne meridionale di Sarno; qui prosegue prima lungo i confi ni meridionali di Sarno e di Siano, poi lungo il confi ne Legame con l'ambiente tra i comuni di Mercato S. Severino e Castel S. Giorgio e tra Cava de' Tirreni e Nocera Superiore; prosegue lungo il confi ne nord di Tramonti fi no a ricongiungersi con il confi ne provinciale che segue, verso il mare, La vocazione olearia del territorio salernitano si è consolidata nei fi no al punto di partenza, includendo per intero il comune di Positano. secoli ed ha radici antichissime in quanto deriva da varietà autoctone da sempre presenti nel salernitano. L'olio trae la sua tipicità proprio dalla peculiarità del territorio, dotato di connotazioni pedoclimatiche, paesistiche, storiche, culturali ed economiche assolutamente originali. Esso si produce in un'area fortemente vocata alla coltivazione dell'oli- Elementi che comprovano l'origine vo, caratterizzata da un patrimonio varietale particolarmente ricco e originale. Notizie certe ne fanno risalire la coltivazione agli antichi Fo- Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documen- cesi, coloni della Magna Grecia, che cominciarono a diffonderla nella tando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo Piana dell'Alento e nelle aree collinari circostanti. Fu poi attraverso e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di con- l'occupazione del territorio da parte dei Romani che l'olivicoltura si trollo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli diffuse in tutta l'area salernitana. Ancora oggi, alcune località derivano olivicoltori, dei frantoi ani, e degli imbottigliatori nonché attraverso la il proprio nome dalla presenza e coltivazione dell'olivo: Oliveto Citra, denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Olivella, Ogliara, ecc. Ancora oggi, passeggiando per questo territorio Tutte le persone fi siche e giuridiche, scritte nei relativi elenchi, saranno as- di eccezionale bellezza che si estende da Positano fi no a Paestum pas- soggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto sando per Amalfi , è facile imbattersi in olivi millenari di grande taglia, disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo nei quali è racchiusa la storia delle popolazioni locali che hanno tratto, nei momenti più diffi cili, sicuro sostentamento con l'olio delle Colline Metodo di ottenimento L'olio delle "Colline Salernitane" trae la propria tipicità dalla pecu- liarità del territorio, dotato di connotazioni pedoclimatiche, paesistiche, Produzione olive storiche, culturali ed economiche assolutamente originali. Il territorio è dominato dai rilievi calcarei piuttosto accidentati ed irregolari, morfo- Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere logicamente distinti, di altitudine collinare medio-alta, caratterizzati da quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a con- bancate calcareo-dolomitiche circondate e racchiuse da coltri di mate- ferire alle olive ed all'olio derivato le specifi che caratteristiche. Pertan- riale detritico calcareo e silico-marnoso, dalla caratteristica struttura a to, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al pieghe. Le caratteristiche qualitative della produzione oleicola locale precedente art. 3, i cui terreni siano collinari, in prevalenza argillosi e sono positivamente infl uenzate dal clima tipicamente mediterraneo, dalla temperatura mite, dalle precipitazioni concentrate nel periodo autunno I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, vernino che rendono l'ambiente decisamente originale e tipico, assieme devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modi- alle tecniche colturali e alle pratiche tradizionali seguite per l'ottenimen- fi care le caratteristiche delle olive e dell'olio; è consentita l'irrigazione. to del prodotto. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l'utilizza- zione per almeno 1'85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamen- L'olio extravergine di oliva "Colline Salernitane" ha radici anti- te: Rotondella, Carpellese, Frantoio. chissime, derivando da varietà autoctone quali Rotondella e Carpellese da sempre coltivate in provincia di Salerno. A queste varietà si sono La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 dicembre aggiunte, ormai da molti decenni, le cultivar Frantoio e Leccino, che si sono perfettamente adattate agli ambienti di coltivazione. La presenza La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extraver- dell'olivo in provincia di Salerno è, infatti, una componente essenziale gine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane" del territorio, della cultura e dell'ambiente, tanto che attraverso i secoli deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici a è entrata a far parte integrante della vita quotidiana della comunità (usi, condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle dru- pe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre non è costumi, tradizioni, ecc.). consentito, per la produzione di olio DOP Colline Salernitane, la raccol- ta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La rac- L'olio delle "Colline Salernitane" ha assunto negli anni notorietà colta viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e si conclude ed è stato, in prevalenza, commercializzato sui mercati regionali. entro il 31 Dicembre. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono Le cultivar specifi che e le particolari condizioni pedoclimatiche del essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. La produzione massima territorio realizzano la felice combinazione che conferisce all'olio delle di olive (Ha), per la trasformazione in olio DOP Colline Salernitane, non Colline Salernitane la sua struttura equilibrata, la presenza di lievi note può superare Kg. 12.000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa di amaro e di piccante ed un fruttato medio, elementi che caratterizzano massima di olive in olio non può superare il 20%. la tipicità del prodotto.


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In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo della De- nominazione di origine protetta, costituito da una superfi cie circolare di colore blu con la scritta "DOP" e con una corona circolare giallo paglie- Controllo rina interrotta alla base dalla scritta "Colline Salernitane". In alto a si-nistra è rappresentata un'oliva con una foglia come di seguito illustrato. Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale struttura è Agroqualità S.p.a. Via del Fiumicello, 7 - 80143 Napo-li Tel.: 081 6907725 - 081 6907778 - 081 6907780 fax: 010 5351145 email: [email protected]. Etichettatura La designazione degli oli nella fase di confezionamento deve es- sere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. VERDE PANTONE 371C, Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi GIALLO PANTONE 611C, qualifi cazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fi ne, scelto, selezionato, superio- BLU PANTONE 5467C: È vietato l'uso di menzioni geografi che aggiuntive, indicazioni ge- 14A02624
ografi che o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografi che comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano signifi cato laudativo e non siano tali da trarre in in- MINISTERO
ganno l'acquirente su nomi geografi ci ed in particolar modo su nomi ge-ografi ci di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. DELLO SVILUPPO ECONOMICO
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al con- fezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende oli- Autorizzazione all'esercizio dell'attività fi duciaria e di orga-
vicole situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto nizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla
é stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti «Partecipazioni & Investimenti S.r.l.», in Milano.
parte dell'azienda e se l'oleifi cazione e il confezionamento sono avve-nuti nell'azienda medesima. Con D.D. 18 marzo 2014, emenato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società «Partecipazioni & Investimenti S.r.l.», con sede La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", deve legale in Milano, codice fi scale e numero di iscrizione al registro delle fi gurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di imprese n. 08436020963, è autorizzata all'esercizio dell'attività fi ducia- ampio contrasto rispetto al colore di fondo e tale da poter essere net- ria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge tamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine "Colline Sa- 14A02582
lernitane", ai fi ni dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5. Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa del- le medesime dimensioni le diciture "Colline Salernitane", seguita im- REGIONE LOMBARDIA
mediatamente dalla dizione "Denominazione di origine protetta" e dal simbolo comunitario. Comunicato relativo a determinazioni in merito all'ambito
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale del Naviglio Grande e Pavese, in Milano
ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, la capacità del contenitore. La regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. X/1402 del Le confezioni devono essere numerate e l'annata di produzione 21 febbraio 2014, ha assunto determinazioni in merito alle aree assog- deve essere espressa con l'indicazione dell'anno di produzione delle gettate a tutela con d.g.r. n. 62221/1994 relative all'ambito del Naviglio olive e con il successivo. Grande e Pavese in comune di Milano, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004. La dizione "Denominazione di origine protetta" e/o il simbolo co- munitario possono essere riportati anche in altra parte del contenitore o La deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino uffi ciale di regio- dell'etichetta anche in forma di acronimo "D.O.P." ne Lombardia - serie ordinaria - n. 9 del 25 febbraio 2014. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 14A02654
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Avvertenza. — L' avviso di rettifi ca dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del prov-
vedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale . L' errata corrige rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al provvedimento 10 marzo 2014 dell'Agenzia dell'entrate, recante: «Estensione ad altri soggetti del
regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri
immobiliari - Restituzione per via telematica del certifi cato di eseguita formalità.». (Provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2014). Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Uffi ciale , alla pag. 33, seconda colonna, alla fi ne dell'art. 3, dove è scritto: «…che ne attesta le relative funzioni e al richiedente tramite il servi- zio telematico.», leggasi: «…che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio 14A02724
LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU- 2014 -GU1- 077 ) Roma, 2014 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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Fostering Health NC · Best Practices for Providers Building and Strengthening Medical Homes for Infants, Children, Adolescents and Young Adults in Foster Care What is Fostering Health NC? There are approximately 9,000 children in foster care in North Carolina. These children have special health care needs. Often because of the circumstances that led them to be placed into foster care, their physical, developmental, mental/social-emotional and oral health care has been inconsistent and sometimes impacted by crisis or injury. Fostering Health NC, a project of the North Carolina Pediatric Society, is focused on building and strengthening medical homes for infants, children, adolescents and young adults in foster care through integrated communications and coordination of care through a unique partnership among local Departments of Social Services, CCNC Networks, the pediatric care team, the child and the child's family.